La sentenza del Tar Campania. Napoli, Sez, VII- del 2 luglio 2026, n. 4222 sulla sussistenza o meno in capo ad una impresa operante nel settore delle infrastrutture di rete per le telecomunicazioni, di accedere agli atti amministrativi e/o agli atti di assenso edificatorio, con i quali il Comune ha autorizzato lavori stradali, in conseguenza dei quali è stato danneggiato un cavo in trincea di proprietà della società accedente.
Sussiste, in capo ad una impresa operante nel settore delle infrastrutture di rete per le telecomunicazioni, il diritto di accesso nei confronti degli atti amministrativi con i quali il Comune ha autorizzato lavori edili e stradali, nel caso in cui la istanza ostensiva sia fondata sulla necessità di conoscere la impresa esecutrice dei lavori, in conseguenza dei quali è stato danneggiato un cavo in trincea di proprietà della società accedente; trattasi, all’evidenza, di una istanza ostensiva, avanzata ai fini della tutela degli interessi giuridico-patrimoniali dell’accedente, che prevale su eventuali esigenze di riservatezza di terzi controinteressati, nella specie peraltro di dubbia esistenza, trattandosi della richiesta di documentazione relativa a dei titoli edilizi; inoltre, è incontestabile la titolarità, in capo a parte ricorrente, di una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova la strada oggetto dell’intervento contestato, di un interesse attuale e concreto all’ostensione degli atti richiesti: rivendicando l’osservanza dei limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi sotto il profilo del neminem laedere, la stessa riveste una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività.
La richiesta non riveste carattere esplorativo né implica defatiganti attività di ricerca o impegno di risorse umane ed economiche.
