Accesso dei consiglieri comunali e provinciali limitato se gli atti sono pubblicati all’albo pretorio

    La recente sentenza del 9 aprile 2025, n. 236 del  TAR BASILICATA, SEZ. I  riguarda la legittimità del diniego opposto dai responsabili dei settori del Comune, in ordine ad una istanza di accesso di alcuni consiglieri comunali, per ottenere copia degli atti di affidamento di incarichi legali, motivato con riferimento al fatto che i medesimi…

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    La recente sentenza del 9 aprile 2025, n. 236 del  TAR BASILICATA, SEZ. I  riguarda la legittimità del diniego opposto dai responsabili dei settori del Comune, in ordine ad una istanza di accesso di alcuni consiglieri comunali, per ottenere copia degli atti di affidamento di incarichi legali, motivato con riferimento al fatto che i medesimi atti sono liberamente accessibili da chiunque, perché, ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 33/2013, sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio on line del Comune).

    Il medesimo Tar Basilica con la suindicata sentenza ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale i responsabili dei settori di un Ente locale hanno opposto un diniego in ordine ad una domanda di accesso, avanzata da alcuni consiglieri comunali, tendente ad ottenere copia degli atti con i quali l’Ente locale ha conferito, negli ultimi undici anni, incarichi legali ad avvocati del libero foro, che sia motivato con riferimento al fatto si tratta di atti liberamente accessibili da chiunque, in quanto pubblicati, ex art. 23 D.Lg.vo n. 33/2013, all’Albo Pretorio on line del Comune; e ciò a maggior ragione nel caso in cui gli accedenti non abbiano fornito alcun elemento probatorio in giudizio, né del fatto di non poter accedere all’Albo Pretorio on line dell’Ente, né del fatto che gli atti richiesti in ostensione non sono pubblicati sul medesimo Albo.

   Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8 luglio 2022 n. 5726), incombe sempre sulla parte ricorrente l’onere, di provare i fatti posti a fondamento delle pretese azionate in giudizio, in applicazione del principio generale di cui agli artt. 2697 C.C. e 115 C.P.C., valevole anche per il processo amministrativo.

    Pertanto, secondo la suindicata giurisprudenza è legittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all’estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell’amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell’Ente e non all’esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche. 

   Il diritto di accesso dei consiglieri comunali in ogni caso non può essere utilizzato per indurre o costringere l’amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione che li possiede (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 agosto 2011, n. 4829).

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