L’accordo quadro è un programma di contratto. Non costituisce in capo all’operatore economico l’obbligazione di rendere la prestazione, nè, simmetricamente, quella di retribuirla da parte della stazione appaltante.
Per questa ragione gli incentivi per funzioni tecniche non possono commisurarsi all’importo teorico dell’accordo, ma ai contratti attuativi, come specifica il Mit col parere del 3 aprile 2025, n. 3406.
Effetto dell’accordo quadro è l’obbligazione reciproca delle parti contraenti a sottoscrivere successivi contratti, questi sì costituenti le obbligazioni sinallagmatiche prestazione-pagamento.
Dunque, poichè l’incentivo è riferito all’esecuzione dei contratti, esso non può con ogni evidenza riferirsi ad un semplice contratto normativo, dal quale non discende alcuna esecuzione di natura tecnica, che poi è il presupposto dell’incentivo.
Poichè si incentiva il “risultato”, è necessario correlare l’incentivazioni all’esecuzione dei contratti.
Ecco perchè non si può condividere il parere, sempre del Mit 3078/2025, secondo il quale è ammissibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui sia stata conclusa la sola attività di programmazione e di predisposizione dei documenti di gara, indipendentemente dal completamento dell’opera.
Tale parere contrasta nella sua ratio con quello relativo alle condizioni per erogare gli incentivi nel caso di accordi quadro. Se il Mit riuscisse a garantire un minimo di coerenza nelle sue interpretazioni, non sarebbe male.
