Con parere n. 511 del 22 dicembre 2025, Anac ha ritenuto non conforme la disciplina di un accordo quadro multifornitore per manutenzione di apparecchiature biomediche, imponendo la modifica degli atti e la riapertura dei termini. È stato chiarito che i documenti di gara devono prevedere criteri oggettivi, predeterminati e istruiti ex ante, per stabilire quando ricorrere a ordinativi diretti o a mini-gare tra aggiudicatari. Nel caso esaminato, il solo richiamo alle “esigenze cliniche” non è stato ritenuto sufficiente, specie per servizi manutentivi su apparecchiature standardizzate.
