Adottare direttive di giunta implica responsabilità erariale se sono illegittime

La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta 12.12.2023, n. 10 impartisce un importante insegnamento. Si tratta della conferma dell’erroneità dell’idea secondo la quale direttive dell’organo di governo diano “copertura” ai provvedimenti attuativi, escludendo eventuali responsabilità in capo a chi li adotta. Le cose non stanno affatto così. Nel caso di…

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La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta 12.12.2023, n. 10 impartisce un importante insegnamento.

Si tratta della conferma dell’erroneità dell’idea secondo la quale direttive dell’organo di governo diano “copertura” ai provvedimenti attuativi, escludendo eventuali responsabilità in capo a chi li adotta.

Le cose non stanno affatto così. Nel caso di specie, la Corte dei conti ha condannato il segretario comunale per aver attivato dei contratti di somministrazione, ed il ragioniere per aver apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, attivando le assunzioni in assenza di approvazione del rendiconto e quindi in violazione del divieto posto dal’articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016.

A nulla è valso evidenziare che gli atti dei due funzionari siano stati adottati in esecuzione di una direttiva di giunta.

La ricostruzione della Procura erariale ricorda che “nella sequenza causale si situa anche l’operato della Giunta che, con la deliberazione 62/2019, ha dettagliatamente delineato l’architettura delle soluzioni operative la concreta attuazione delle quali era stata demandata al segretario comunale”.

Il caso concreto è emblematico del diffusissimo sistema delle “direttive gestionali”, cioè atti adottati dagli organi di governo in veste di direttiva, quindi come se si trattasse di programmazione generale, ma in realtà aventi un contenuto di dettaglio operativo e sostanzialmente vincolante.

Si tratta di atti illegittimi: al di là, infatti, della loro qualificazione come indirizzi o direttive, nella realtà definiscono appunto le concrete azioni, di fatto comportando l’ingerenza in competenze gestionali.

Molto spesso, segretari, dirigenti e funzionari si appoggiano su simili “direttive”, contenenti la formula, per altro vuota e inutile, con la quale si “demanda” all’organo gestionale quel che è già competenza dell’organo gestionale, adottando gli atti “demandati” confidando nell’assenza da responsabilità per tali decisioni, vista l’obbligatorietà di eseguire le indicazioni dell’organo di governo.

La sentenza dà effettivamente conto dell’eccessivo dettaglio disposto dalla giunta, ma non per eliminare la responsabilità del segretario e del ragioniere, che viene confermata: “il primo, operante nella veste di segretario comunale espressamente investito dalla Giunta dell’incarico di provvedere, è stato il decisore che ha concretamente posto in essere le attività necessarie all’avvio della somministrazione di lavoro nel periodo in cui era interdetta qualsiasi assunzione; il secondo, venendo meno all’esercizio di prerogative proprie della funzione esercitata, ha certificato la regolarità contabile dell’operazione, permettendone lo svolgimento”.

Era, dunque, in ogni caso compito dei funzionari non effettuare alcuna assunzione mentre il rendiconto non era ancora approvato. Non c’è alcuna possibile “copertura”: “l’addebito deve essere ascritto a titolo di colpa grave, in quanto, attesa la chiarezza e linearità del contesto normativo alla luce del quale la praticabilità dell’opzione gestoria doveva essere vagliata, i convenuti hanno posto in essere comportamenti connotati da evidenti trasgressioni di un divieto legale, ignorando del tutto la prescrizione normativa cui doveva imperativamente essere conformata la condotta afferente alle assunzioni in costanza di ritardata approvazione del rendiconto”.

Insomma, la direttiva, al di là della sua illegittimità se caratterizzata da contenuto gestionale, va applicata ma sempre nel rispetto della legge. Quindi, indicazioni di dettaglio contrarie a legge (assumere mentre sono operanti i divieti posti dalle norme) non possono essere attuate pensando che ciò salvaguardi da responsabilità.

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