Il supporto giuridico del MIT, con il parere del 29 ottobre 2024, n. 2863, richiamando quanto specificato da ANAC, nelle FAQ sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, in relazione agli obblighi comunicativi e di classificazione degli affidamenti effettuati dalle amministrazioni a soggetti partecipati in base all’articolo 7 del d.Lgs. n. 36/2023 (principio di auto-organizzazione amministrativa) e all’articolo 17 del d.Lgs. n. 201/2022 (riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), ha affermato che, nel caso di affidamenti in house (anche per appalti PNRR) a una società totalmente partecipata dalla PA, sussiste in capo a quest’ultima l’obbligo di acquisizione del CIG.
In particolare, nella faq B.10, l’ANAC ha precisato che gli affidamenti in house sono soggetti agli obblighi di comunicazione di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull’esecuzione previsti dall’articolo 23, comma 5 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui “Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”.
Ne deriva che, spiega il MIT, al fine della trasparenza le amministrazioni devono acquisire il CIG anche per gli affidamenti in house.
