Aggiornamenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Con delibera n. 585/2023, l’ANAC ha aggiornato le linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla determinazione n. 4/2011. Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna la delibera, le ragioni dell’intervento sono nate dalla necessità di operare un aggiornamento della materia, in conformità alle innovazioni contenute nel nuovo codice dei…

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Con delibera n. 585/2023, l’ANAC ha aggiornato le linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla determinazione n. 4/2011.

Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna la delibera, le ragioni dell’intervento sono nate dalla necessità di operare un aggiornamento della materia, in conformità alle innovazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, il quale, come noto, ha introdotto consistenti novità in materia di  digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Pertanto, il nuovo intervento sulla determinazione n. 4/2011 si è reso necessario al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e le indicazioni fornite alle nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le nuove norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Con l’occasione sono stati meglio esplicitati alcuni orientamenti già espressi dall’Autorità con le precedenti delibere di aggiornamento della determinazione sulla tracciabilità, oppure in altri atti o pareri.

Nella suddetta determinazione è chiarito che le indicazioni ivi riportate attengono ai soli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, invece, gli adempimenti in materia di comunicazione all’Autorità, di trasparenza o di pubblicità legale, sono disciplinati in altri atti. 

Pertanto, alle ipotesi di esenzione dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità individuate nella suddetta determinazione potrebbe non corrispondere l’esenzione dagli altri obblighi vigenti.

Una caso che rientra nelle ipotesi sopra indicate è quello degli affidamenti in house, per i quali è prevista la non applicazione della normativa sulla tracciabilità, ma l’assoggettamento agli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità per finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza.

Le novità inserite dalla delibera di aggiornamento

Deve ritenersi, come avvenuto nei precedenti interventi di aggiornamento delle Linee guida n. 4/2011, che le indicazioni previste in questa ultima continuino a trovare applicazione per le parti non oggetto di aggiornamenti/modifiche intervenute negli interventi successivi, così come ad esempio per quanto riguarda gli acquisti effettuati con il fondo economale, per i quali è stata prevista (nel testo originario delle Linee guida n. 4) l’esenzione dagli obblighi di tracciabilità.

Per quanto attiene alle novità e agli aggiornamenti, si segnala che, oltre agli interventi resi necessari per adeguare la determinazione ANAC alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, sono state fornite alcune specificazioni.

Ci si riferisce, in primo luogo alla precisazione contenuta nel paragrafo 2.5, secondo cui, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati. Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta (par. 2.11) è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte con la delibera n. 371/2022 sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento (articoli, 61, 128 e 129 del codice), inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del CIG previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/90. In questo caso, infatti, si rammenta che non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità.

L’ANAC ha ritenuto utile precisare, altresì, le modalità di applicazione della normativa in argomento alle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni.

Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del nomen iuris utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Sono state eliminate le indicazioni sulle modalità di acquisizione del CIG, per le quali l’ANAC ha rinviato alle proprie delibere n. 261 del 20/6/2023 e n. 584 del 19/12/2023 e alla Comunicazione adottata congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 582 del 13/12/2023.

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