Ai blocchi di partenza la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Partirà dal primo luglio la qualificazione delle stazioni appaltanti, come evidenzia il comunicato del presidente dell’Anac sul tema Un passo abbastanza certo verso l’ulteriore ingessamento e l’inefficienza degli appalti pubblici previsto sin dal d.lgs 50/2016, ma che col nuovo d.lgs 36/2023 è destinato a concretizzarsi- Chi scrive, da molto tempo evidenzia il rischio “collo di…

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Partirà dal primo luglio la qualificazione delle stazioni appaltanti, come evidenzia il comunicato del presidente dell’Anac sul tema Un passo abbastanza certo verso l’ulteriore ingessamento e l’inefficienza degli appalti pubblici previsto sin dal d.lgs 50/2016, ma che col nuovo d.lgs 36/2023 è destinato a concretizzarsi-

Chi scrive, da molto tempo evidenzia il rischio “collo di bottiglia” sotteso ad un sistema pensato per ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Adesso, dopo anni ad esaltare l’idea, anche altri autori di testate insistentemente favorevoli alle aggregazioni e alle riduzioni delle stazioni appaltanti, vedono le molte complicazioni derivanti dal sistema. Mauro Salerno scrive sul Sole 24 Ore del 22.5.2023: “Non è un caso se si registrano già i primi allarmi sull’effetto imbuto che la necessità di qualificazione rischia di produrre sui 7.843 Comuni non capoluogo che saranno costretti a rivolgersi agli enti qualificati “di diritto” , tra cui rientrano (fino al 30 giugno 2024) anche i 107 Comuni di provincia e 130 unioni di comuni”.

La qualificazione “coatta” delle stazioni appaltanti è un metodo operativo profondamente erroneo. Si è perseguito un obiettivo fuorviante: quello della riduzione delle stazioni appaltante, inteso come strumento di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza negli appalti.

Le strade erano totalmente altre. In primo luogo, modificare radicalmente la normativa, rendendola più agibile ed efficiente; in secondo, investire nel digitale, ma non per la promozione dell’oligopolio di piattaforme gestionali private di appalto, bensì creando una piattaforma unica nazionale, ove gestire tutte le procedure, così da garantire pubblicità e trasparenza al tempo stesso. Soprattutto, invece di tagliare fuori le stazioni appaltanti, ed in particolare i piccoli comuni, ovviamente in grande difficoltà, compiere due scelte:

  1. la prima, investire davvero in competenze e personale, permettendo alle PA di assumere ingegneri, architetti, geologi, esperti in procurement (ovviamente anche amministrativi): esattamente le figure carenti e che in modo disordinato e inefficiente il Pnrr cerca di reclutare;
  2. la seconda, non alternativa alla prima, favorire la costituzione di uffici pubblici al servizio degli enti locali, specializzati nella gestione e contrattualistica.

Un sistema locale composto da oltre 8000 soggetti, dovrà contentarsi di elemosinare appalti a 107 comuni non capoluogo censiti come qualificabili, a 102 tra province, città metropolitane e liberi consorzi e 130 unioni di comuni.

Le unioni di comuni, tuttavia, da sempre incidono sul sistema delle aggregazioni per poco più dell’1% degli appalti per una ragione semplicissima: non si tratta di unioni di forze, ma moltiplicazioni di debolezze. Gli uffici tecnici non sono costituiti, ad esempio, dalla somma di ingegneri e geometri, ma dividendo su più enti il tempo di lavoro di uno o due tecnici. Il legislatore questo finge di non saperlo ed insiste a considerare le unioni, centri di formidabile inefficienza, come sistemi aggregatori.

In quanto alle province, è davvero paradossale che prima, con la sciagurata riforma Delrio, siano state ridotte all’afasia e sull’orlo costante del dissesto e, poi, pur trattandosi di enti nemmeno capaci di badare a se stessi, considerarle come qualificati ex lege e capaci di fare fronte alle necessità delle decine o centinaia di enti locali nei loro territori.

Ma, come già evidenziato qui, i lati oscuri della qualificazione delle stazioni appaltanti non si fermano alla sottovalutazione degli enormi problemi di impianto. La circostanza che la qualificazione ignora tutto il sottosoglia di forniture e servizi e fette importantissime di lavori pubblici, visto che riguarda appalti di importi superiori a 500.000 euro, non sarà necessaria per gli affidamenti sottosoglia, trasformati dal d.lgs 36/2023 nel regno della discrezionalità (leggasi arbitrio) degli affidamenti diretti: proprio ove la discrezionalità è maggiore, il codice permette espressamente di agire anche a prescindere da una valutazione della competenza e della qualificazione…

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