Al giudice ordinario l’annullamento in autotutela di una concessione-contratto.

   La recente sentenza del Tar Campania – Napoli, Sez. VIII – del 28 agosto 2025, n. 5988 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giuirsdizionale del provvedimento con il quale un Ente locale ha annullato in autotutela una concessione-contratto, avente ad oggetto un bene immobile appartenente al…

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   La recente sentenza del Tar Campania – Napoli, Sez. VIII – del 28 agosto 2025, n. 5988 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giuirsdizionale del provvedimento con il quale un Ente locale ha annullato in autotutela una concessione-contratto, avente ad oggetto un bene immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

     Secondo la suindicata pronuncia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento con il quale il Comune, in sede di autotutela, ha annullato una convenzione-contratto per la concessione a terzi di un bene immobile di proprietà del Comune, nel caso in cui si tratti di un immobile appartenente al patrimonio disponibile dell’Ente locale; le controversie relative alla cessione in godimento a privati di tali beni sono ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario a prescindere dal nomen juris dato dalle parti nell’inquadramento dei rapporti. 

   Nella motivazione della citata sentenza  è stata richiamata, a conforto, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 03 gennaio 2024, n. 100, secondo cui: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico, proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché “destinati ad un pubblico servizio”, ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa (demaniale), ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.”; Cassazione civile sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019 “Giova richiamare proprio il più recente arresto in materia di queste Sezioni Unite richiamato anche nel ricorso – la sentenza n. 14865 del 2006 – la quale, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadisce che, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario”.

   Il bene oggetto di convenzione di proprietà comunale “Area fiera” rientra all’interno dell’alveo del patrimonio disponibile e le controversie relative alla cessione in godimento a privati di tali beni sono ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario a prescindere dal nomen juris dato dalle parti nell’inquadramento dei rapporti.

     Pertanto, in relazione all’impiego di suddetti beni la P.A. è priva dei poteri autoritativi, e conseguentemente ad essa è impedito l’esercizio del potere in via autotutela, che, se esercitato, porta a ricondurre nell’alveo dello iure privatorum ogni atto conseguente. Sul punto si veda T.A.R. Campania sez. VIII – Napoli, 26/02/2024, n. 1272 “Il potere di autotutela, attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinarie azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall’art. 823 c.c. con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all’esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum. Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie”.

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