E’ sempre ammessa la possibilità di partecipazione, da parte di un Ente Locale, ad una molteplicità di aziende speciali preposte a svolgere attività similari; la legge non oppone un espresso divieto.
Tuttavia è sempre necessario che l’Ente rispetti il principio di legalità. Lo ha puntualizzato la Deliberazione Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia del 21 giugno 2023 n. 140.
Il quesito presentato
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il Sindaco di un Comune aveva chiesto alla Sezione “se possa ritenersi legittima la partecipazione di un Comune a due Aziende speciali, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti” nell’ambito del settore dei servizi alla persona a carattere sociale.
Nell’esposizione del quesito, il richiedente aveva evocato il contenuto dell’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, e in particolare la lettera c) del comma 2, che impone la razionalizzazione delle “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, affermando che tale disposizione “non pare precludere la partecipazione di un Comune a una pluralità di enti strumentali di identica forma giuridica con analogo oggetto sociale, in particolare se destinatari di deleghe diversificate” e chiedendo, tuttavia, alla Corte “se la ratio di economicità sottesa alla norma sopra citata debba far ritenere non consentita tale ultima ipotesi”.
Il riscontro della Corte
La Corte, ha evidenziato che, pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale costituente soggiace pur sempre al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi principi dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (cfr. Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., n. 70/2017/PAR).
Principio costituzionale, quest’ultimo, che, letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio introdotto nel novellato art. 97 Cost., vincola l’amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone (Sez. contr. Marche, n. 115/2022/PAR); in altri termini, “il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale” (Corte cost., 29 novembre 2017, n. 247).
Prosegue poi la Corte sottolineando che ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.
