Anac definisce le modalità per effettuare i controlli nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico

Particolare interesse assume il Comunicato del 16 novembre 2022 di ANAC, poiché nel medesimo vengono forniti chiarimenti in merito all’uso del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). La delibera ANAC n. 464/2022 L’Autority ha preliminarmente richiamato la propria precedente Deliberazione n. 46 del 27 luglio 2022, nella quale erano state fornite le prime indicazioni in merito…

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Particolare interesse assume il Comunicato del 16 novembre 2022 di ANAC, poiché nel medesimo vengono forniti chiarimenti in merito all’uso del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

La delibera ANAC n. 464/2022

L’Autority ha preliminarmente richiamato la propria precedente Deliberazione n. 46 del 27 luglio 2022, nella quale erano state fornite le prime indicazioni in merito all’argomento del FVOE.

Evidentemente la citata Delibera non è riuscita a chiarire tutti gli aspetti del citato istituto giuridico, pertanto si è reso necessario intervenire per fornire ulteriori delucidazioni al fine di garantire una applicazione omogenea della disciplina.

L’Autorità ha dato atto che il sistema FVOE verrà, prossimamente, implementato e che le stazioni appaltanti verranno supportate mediante la pubblicazione di FAQ di aggiornamento.

Anac ha puntualizzato che la sopra citata Delibera ha individuato, in attesa della disponibilità di servizi per l’interoperabilità con le piattaforme telematiche, le funzionalità e la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione che sono già disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale.

Nel Comunicato Anac si rinvia ad un successivo provvedimento con il quale verranno disciplinate le modalità per accedere al fascicolo:

a) da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità;

b) delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione;

c) delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici;

d) degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

Anac ha chiarito che in tutti i casi sopra descritti, in attesa delle implementazioni, le verifiche dei requisiti, da parte delle stazioni appaltanti, verranno effettuate in conformità a quanto meglio descritto nel paragrafo a seguire.

Le verifiche in modalità transitoria

Nel Comunicato in commento Anac ha richiamato l’art. 9, co. 2 della Deliberazione n. 464/2022 per quanto attiene alle modalità transitorie di acquisizione documentale per la verifica dei dati e dei requisiti di ordine generale degli operatori economici che non sono disponibili nel FVOE.

Dette verifiche devono, infatti, essere condotte nel rispetto dell’art. 40, co. 1 del D.P.R. 445/2000.

A tale proposito l’Autorità ha rammentato che, in conformità a quanto disposto dagli articoli 40 e 43, co. 1 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Pertanto, la stazione appaltante dovranno continuare a verificare la veridicità delle dichiarazioni, con le modalità sopra specificate.

Attualmente, il sistema permette di utilizzare il FVOE solo previa acquisizione del CIG.

Conseguentemente, in relazione agli istituti per i quali non è richiesto il CIG, come ad esempio gli elenchi degli operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è effettuata con le modalità attualmente vigenti.

L’Authority poi individua anche il caso in cui una stazione appaltante già utilizzi una piattaforma di negoziazione che sia interoperabile con le banche dati degli enti certificatori; nella suddetta evenienza la verifica dei requisiti potrà essere effettuata mediante le funzionalità rese disponibili dalla piattaforma. Diversamente, le verifiche verranno svolte con le modalità tradizionali sopra illustrate.

In via transitoria, i dati e documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non disponibili in FVOE, sono inseriti nel sistema degli operatori economici.

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