Occorre un parere dell’Anac per comprendere che ai dipendenti di un’amministrazione pubblica o, comunque, come nel caso affrontato dalla delibera n. 453 del 5 ottobre 2022, di un consorzio di bonifica, non spetti, per il collaudo, la retribuzione con le tariffe dei professionisti?
Risulta difficile davvero rendersi conto di cosa non risulti chiaro della circostanza che se un tecnico conduce col proprio datore un rapporto di lavoro dipendente, il trattamento economico risultante è quello disciplinato dalla normativa e dalla contrattazione collettiva posta a disciplinare il lavoro subordinato. Simmetricamente, quindi, il dipendente che svolga funzioni tecniche a beneficio del proprio datore non agisce come un professionista privato esterno, sicchè solo pensare di poter ottenere una remunerazione “a tariffa” è semplicemente senza alcuna base giuridica. E la base giuridica manca anche se il datore pubblico si mostri disponibile a tale modo di compensare il lavoratore, modo che per altro condurrebbe dritto alla responsabilità erariale.
La disciplina normativa prevede un sistema preciso per remunerare le funzioni tecniche rese dai dipendenti alla stazione appaltante: l’articolo 113, comma 2, del d.lgs 50/2016.
