Il bando di gara può essere impugnato anche dall’operatore economico che non ha partecipato alla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 9138 del 2022, ribaltando la decisione di primo grado pronunciata dal TAR Campania.
Nel caso di specie si tratta di bando le cui clausole siano carenti nell’indicazione dei dati essenziali, impositive di oneri manifestamente incomprensibili o di regole che pongono l’operatore economico in una situazione di estrema incertezza nella formulazione della propria offerta.
