La sentenza del Tar Lazio- Roma sez. V- in data 20 marzo 2026 n. 5300 concernente la legittimità o meno dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, disposto perché la dichiarazione dell’aggiudicatario inerente l’impossibilità di presentare la domanda nel termine previsto dal bando a causa di malfunzionamenti e rallentamenti della piattaforma telematica – concorrente poi ammesso in gara a seguito della riapertura dei termini – è risultata smentita dagli accertamenti della P.A..
In attuazione della suindicata sentenza del Tar Lazio, è legittimo l’annullamento in autotutela di una gara telematica, indetta per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 (nella specie, avente ad oggetto i Servizi per l’espletamento delle attività relative ai concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell’INPS), nel caso in cui:
a) la P.A. appaltante, a seguito della richiesta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, abbia riaperto, in via cautelare, i termini per la presentazione delle offerte, non avendo il concorrente interessato completato il caricamento della propria offerta entro il termine perentorio previsto dal bando, a causa – asseritamente – della esistenza di malfunzionamenti e rallentamenti della piattaforma telematica Acquisti in rete di Consip;
b) a seguito della verifica tecnica dei log di sistema, Consip abbia comunicato che «dalle verifiche effettuate non si riscontrano malfunzionamenti del Sistema che abbiano potuto impedire la corretta partecipazione del citato OE».
In tal caso, il potere di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, deve ritenersi legittimamente esercitato; la riapertura del termine è stata disposta dalla P.A. appaltante in via cautelare, in attesa della verifica tecnica di Consip, e con espressa riserva di adottare «i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuni all’esito dell’esame tecnico richiesto a Consip S.p.A. nei confronti dell’operatore economico; deve, inoltre, escludersi che la P.A. appaltante si sia limitata a invocare il mero ripristino della legalità; il provvedimento di annullamento in autotutela richiama espressamente i «principi della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, volti a tutelare l’esigenza di garantire il corretto confronto competitivo» e il «principio di parità di trattamento, in virtù del quale tutti gli offerenti devono disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte».
Tali richiami definiscono con sufficienza l’interesse pubblico concreto sotteso all’annullamento, che risiede non già nell’astratta reintegrazione dell’ordine giuridico violato, ma nella tutela della par condicio tra i concorrenti che avevano rispettato il termine perentorio e nella correttezza della procedura di evidenza pubblica. E’ stato aggiunto che il principio per cui l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela non può ridursi al mero ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2691; Tar Veneto, sez. III, 3 dicembre 2024, n. 2878) non osta a ritenere sufficiente la motivazione in esame, in quanto l’Istituto ha esplicitato un interesse pubblico distinto e autonomo – la parità di trattamento tra operatori economici in una procedura concorrenziale – che trova specifica tutela nell’ordinamento dei contratti pubblici (artt. 1, 3 e 10 d.lgs. n. 36/2023). In tale contesto, non può richiedersi alla stazione appaltante di sopportare il rischio che un operatore che si è tardivamente attivato tragga indebito vantaggio dalla propria condotta negligente, a discapito dei concorrenti che hanno operato diligentemente.
