Anzianità di servizio autonomamente definita dagli enti locali per gli incaricati a contratto anche per gli anni 2025 e 2026.
Lungi dall’eliminare la controversa disciplina degli incarichi a contratto, di difficilissimo coordinamento con le norme costituzionali contrarie allo spoil system, il legislatore continua a prevedere regole per agevolarla.
Con la legge di conversione del d.l. 25/2025 si stabilisce di estendere agli anni 2025 e 2026 le previsioni contenute nell’articolo 8, comma 7-bis, del d.l. 19/2024, convertito in legge 56/2024: “Limitatamente all’anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l’attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all’anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell’avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all’oggetto dell’incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità”.
Gli emendamenti incidono proprio sulle annualità di applicazione della norma, che, come evidenziato, copriranno anche gli anni 2025 e 2026.
Gli enti locali, dunque, potranno selezionare gli incaricati a contratto senza dover applicare necessariamente le disposizioni sull’anzianità minima di servizio per accedere ai concorsi in ruolo previste dall’articolo 7 del dPR 70/2013, a norma del quale “Al concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea”.
