Il Consiglio di Stato è sempre più incartato nella china piuttosto pericolosa della svalutazione del principio di tutela della concorrenza, che viene deprezzato nel nuovo codice dei contratti a vantaggio di un “principio del risultato” facilmente piegabile ad intenti poco commendevoli.
La concorrenza è principio fondante della UE, le cui direttive sono alla base della disciplina degli appalti. Ed è principio fondamentale anche dell’articolo 97 della Costituzione.
Palazzo Spada si è letteralmente inventato una subordinazione della concorrenza a qualcosa d’altro, creando un cortocircuito interpretativo e definitorio, ben rappresentato dalla tautologia della sentenza 4086/2920, citata dalla sentenza della Sezione III, 12/10/2023, n. 8896, ove si afferma “La natura del procedimento di evidenza pubblica come sede nella quale vengono create artificialmente le condizioni di concorrenza non deve infatti far perdere di vista la funzione del procedimento medesimo, che è quella, pur in un contesto concorrenziale, di acquisire beni e servizi maggiormente idonei a soddisfare l’interesse pubblico specifico portato dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Un ragionamento del tutto contorto, privo di significato. Se l’evidenza pubblica è la sede di un contesto concorrenziale è perchè il contesto concorrenziale:
- è lo strumento ove confrontare quali tra i beni e servizi realizzati dalle imprese sono quelli maggiormente idonei a soddisfare l’interesse pubblico;
- è il sistema per indurre gli operatori economici a migliorare sempre più la qualità delle prestazioni che offrono.
Non occorre conosce approfonditamente le leggi di macro e micro economica, per comprendere che l’assenza di concorrenza crea oligopoli e monopoli, consente all’impresa sia di fare il prezzo, sia di imporre un modo non necessariamente efficiente, ma per essa conveniente, di produrre, aumenta inevitabilmente i costi a carico del committente.
La soddisfazione dell’interesse pubblico è, ovviamente, il fine: l’appalto ha lo scopo di permettere l’erogazione di servizi.
Ma, l’interesse pubblico è ad un tempo finalizzato al raggiungimento dello scopo e a raggiungerlo nelle migliori condizioni economiche e di efficienza possibili.
Rimettere a sistemi contrari al mercato la scelta delle migliori condizioni economiche e di efficienza è un elevatissimo rischio, sovrastante qualsiasi fiducia riponibile sulla correttezza tecnica e la legittimità dell’azione amministrativa. Oltre tutto, la consapevolezza della diffusissima tendenza negli appalti a tradire la fiducia e trascendere nelle molte forme di reati contro la PA anche in presenza di sistemi nei quali della concorrenza non si può fare a meno (le procedure “ordinarie”) dovrebbe far comprendere che elevare il “risultato” a feticcio è azione ben peggiore che immaginare la concorrenza come fine.
E’ ovvio che la concorrenza è uno strumento. Ma, se l’interesse pubblico è che la PA acquisisca prestazioni contrattuali efficienti ed economiche a beneficio dei cittadini, siccome non esiste nessun taumaturgo che con la sola imposizione delle mani o esprimendo un giudizio ex cathedra possa stabilire quel che è o non è meglio idoneo a soddisfare l’interesse, perchè in un’economia liberale e di mercato è la competizione tra operatori economici a stabilirlo, l’insistenza sulla qualificazione della concorrenza come principio sussidiario ed accessorio, del quale poter anche fare a meno è semplicemente una dichiarazione di resa all’inefficienza.
Del resto, i dati elaborati dal portale dei dati aperti dell’Anac evidenziano che oltre l’80% degli appalti pubblici avviene con affidamento diretto, cioè senza nessuna gara e a detrimento totale della concorrenza.
Ora, se la concorrenza non è di per sè l’obiettivo, si direbbe che nemmeno il suo quasi totale azzeramento possa considerarsi un risultato auspicabile.
