I media nei giorni scorsi hanno salutato la conclusione dei lavori della commissione tecnica incaricata di redigere il nuovo testo del codice dei contratti pubblici.
E’ il punto di arrivo di un immenso flop ampiamente annunciato, quando tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, mentre si avvicinava sempre più la scadenza per il recepimento delle direttive europee, il Governo dell’epoca si produsse in tutta fretta alla redazione del d.lgs 50/2016.
Gli esiti sono quelli che tutti conoscono: un testo talmente scritto male da richiedere, pochi mesi dopo, mezza Gazzetta Ufficiale per correggerne le centinaia di errori, ma anche continui ed alluvionali riforme correttive, mentre nel frattempo una serie di istituti sono rimasti inattuati, perchè inattuabili: si pensi alla cervellotica previsione dell’albo dei commissari e alle regole semplicemente contrarie ad ogni logica di efficienza e funzionalità sulla composizione delle commissioni di gara.
Non si parli, poi, del guazzabuglio sulle concessioni o dei continui aggiustamenti e sofismi relativi alla disciplina degli affidamenti sotto soglia, con le ardite perifrasi volte a differenziare l’affidamento diretto “puro”, da quello che non lo è, come si trattasse di selezionare razze equine.
Tra gli elementi di “novità” del nuovo codice, evidenziati con particolare risalto dai media, risalta la circostanza che si tratta di un codice “autoapplicativo”, per il quale, quindi, non saranno necessarie ulteriori norme attuative.
Si può considerare un fatto nuovo la circostanza che una legge sia autoapplicativa solo in un ordinamento giuridico ormai votato alla decadenza, nel quale appare elemento ordinario e normale la presenza di leggi sostanzialmente vuote, prive di precetti, ma intrise di indicazioni generali, da attuare con miriadi di successivi atti applicativi. Miriadi non solo sul piano quantitativo, ma qualitativo: oltre ai noti regolamenti e decreti e circolari, si sono poi sviluppati nel tempo una serie infinita di tipologie di atti “attuativi”, che hanno contribuito a ricreare le gride manzoniane: Faq, risoluzioni, pareri e atti di Autorità che, pur prive di qualsiasi potere normativo (visto che non dovrebbero condividere nessuno dei poteri che la Costituzione riserva al Parlamento e al Governo) sono state legittimate, invece, a innovare l’ordinamento, nonostante non si tratti di soggetti aventi alcuna connessione col corpo elettorale e con i metodi democratici di esercizio della sovranità popolare.
Un nuovo “corpus” normativo (in realtà tradottosi in un vero e proprio caos), nel quale spiccano soprattutto le Linee Guida, vero simbolo della “soft law”, prodotto emblematico della curiosa funzione para-normativa assegnata alle Authority ed in particolare all’Anac.
L’esperienza della soft law è apparsa sin da subito caotica ed inefficiente. L’evoluzione degli anni ha confermato pienamente le impressioni.
La nuova stesura del codice “autoapplicativo” appare contestualmente un ritorno a canoni di produzione delle norme maggiormente aderenti alla funzione delle leggi e una bocciatura al sistema della soft law, un esperimento in laboratorio inevitabilmente destinato al fallimento.
Capiremo se davvero si sia inteso abbandonare la strada dell’incertezza del diritto e delle fonti, per tornare al maggior rigore imposto dall’esercizio delicatissimo della funzione normativa.
Chiedersi, però, se qualcuno, specie i propugnatori, sarà chiamato a rispondere delle inefficienze della soft law è certamente retorico.
