Appalti: il ginepraio delle norme applicabili agli interventi del Pnrr dal 1° luglio 2023. Si sconta l’assenza di una disciplina transitoria chiara e meditata.

Nuovo codice, vecchi problemi. La solita norma transitoria scritta male rischia di frenare ulteriormente il Pnrr. La questione nasce dall’art. 225, comma 8, del dlgs 36/2023, il quale dispone: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste…

Data

Categoria

Nuovo codice, vecchi problemi. La solita norma transitoria scritta male rischia di frenare ulteriormente il Pnrr.

La questione nasce dall’art. 225, comma 8, del dlgs 36/2023, il quale dispone: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Il dubbio è se, in base a tale previsione, si possa applicare, anche dopo il 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice) per la fase di gara e di esecuzione del contratto per gli interventi PNRR/PNC, l’attuale normativa emergenziale e il dlgs 50/2016, come suggerito dalla parti sociali e dalle istituzioni a vario titolo coinvolte nella riforma per salvaguardare la realizzazione degli interventi nei tempi imposti dall’UE. O se, al contrario, si debba applicare l’art. 226, comma 5, del dlgs 36/2023, per il quale ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al vecchio codice  si intende riferito alle corrispondenti disposizioni di quello nuovo o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Questa seconda interpretazione, per quanto più aderente al tenore letterale del disposto normativo, comporterebbe inevitabilmente notevoli complessità e dubbi interpretativi con riferimento alla necessità di individuare le norme del dlgs 36/2023 a cui applicare il dl 77/2021 e il dl 13/2023, che apportano deroghe al dlgs 50/2016, e genererebbe ritardi per la necessità di aggiornare tutti gli elaborati progettuali ai sensi del nuovo codice dei contratti. Essa, d’altra parte, comprometterebbe uno dei punti fissati nell’interlocuzione dell’Italia con l’Europa, che ha sì imposto una revisione profonda delle regole sugli appalti pubblici, ma ha acconsentito ad un’applicazione progressiva del nuovo regime proprio per non compromettere le tante procedure di affidamento già avviate nell’ambito del PNRR e del PNC.

Si attende, pertanto, un chiarimento tempestivo che sgombri il campo da pericolosi equivoci. 

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…