Con l’articolo 1, comma 70, della legge 213/2023 la possibilità di affidare incarichi di progettazione pur in assenza delle risorse necessarie a realizzare l’opera pubblica, già prevista dal d.l. 32/2019 fino al 31.12.2023, diviene permanente.
Dunque, sebbene esista una giurisprudenza della Corte dei conti contrarissima a questa prassi del cosiddetto “parco progetti”, sceglie di consentire alle amministrazioni di attivarsi comunque con la realizzazione dei progetti, rinviando a tempi migliori l’acquisizione delle risorse necessarie per passare all’affidamento ed esecuzione dell’opera, una volta reperite le risorse finanziarie necessarie.
La norma, articolo 1, comma 4, novellato, del d.l. 32/2019 è costruita in modo tale da rendere prioritaria la destinazione dei finanziamenti ad opere già progettate: “I soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.
In linea teorica, questo sistema consente di accelerare i tempi: se un ente ha nella programmazione politico amministrativa dato l’indicazione di realizzare una certa opera, intanto può rivelarsi opportuno partire con una scissione tra progetto e successive fasi, qualora i finanziamenti risultino limitati alla sola progettazione: la priorità fissata dalla legge per i finanziamenti delle opere già progettate completa il quadro teorico, attribuendogli funzionalità.
Il problema è il passaggio dalla teoria alla pratica, cui si affianca il rischio dell’attivazione di un gran numero di progetti, cui non faccia effettivamente seguito la realizzazione. Specie per regioni ed enti locali, le maggioranze cambiano e si susseguono e le scelte politico-amministrative cambiano di conseguenza: la possibilità che maggioranze nuove non condividano indicazioni precedenti è molto alta, con la conseguenza di progetti destinati a binari morti e conseguenti spese improduttive.
Manca qualsiasi strumento di controllo esterno volto ad assicurare la corretta assegnazione di priorità al finanziamento delle opere già progettate. Il Legislatore punta sulla correttezza delle amministrazioni e sull’efficacia sia della programmazione, sia dei controlli interni. L’esperienza insegna che tale fiducia sia abbastanza mal riposta, ma occorre sperare che per una volta, invece, strumenti di accelerazione della realizzazione degli appalti non siano utilizzati in modo distorto.
