In una gara per l’affidamento di un appalto integrato la mancata indicazione del progettista ai sensi dell’articolo 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016 non è suscettibile di soccorso istruttorio poiché anche l’integrazione successiva dei nominativi andrebbe a modificare l’offerta, ponendo in essere un’operazione inammissibile ai sensi del vigente Codice.
