Ecco la tanto attesa circolare esplicativa. Si apre una nuova attesa dell’esplicazione della circolare stessa.
D’altra parte, una circolare per un verso criptica, per altro verso sola parafrasi più complicata dei testi codicistici già estremamente confusi, non poteva che essere il risultato di una riforma affrettata e velleitaria.
La cifra del nuovo codice è simboleggiata in particolare dagli aspetti della vigenza e del diritto transitorio. Non ci può certo aspettare miracoli di semplicità da un codice che entra in vigore ma diviene efficace tre mesi dopo (ma: perchè?), le cui regole transitorie toccano vette di creatività giuridica come quelle suggerite dalla circolare.
Siamo arrivati al paradosso di un nuovo codice vigente, ma per tre mesi inapplicabile, e di un vecchio codice abolito, ma che rivive nel richiamo delle norme d’emergenza (il d.l. 77/2023).
Il vecchio, caro e dimenticato coordinamento ordinamentale, col riassorbimento delle regole in una disciplina coerente e specifica, magari contenuta in un apposito titolo normativo dedicato al diritto transitorio, sull’esempio degli altrettanto archiviati nell’oblio testi unici, è ormai solo un afflato. E per questa qualità normativa, che si presenta e commenta da sè, , sono state attivate speciali commissioni, composte in prevalenza da magistrati del Consiglio di Stato. Poteva andare anche peggio.
