Appalti: le gravi violazioni fiscali anche non definitivamente accertate trovano una definizione

Deve trattarsi di violazioni veramente gravi, in materia fiscale affinché l’operatore economico venga escluso dalle gare d’appalto. Si tratta dell’applicazione del principio di favor partecipationis quello contenuto nel nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 settembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12/10/2022, il quale fissa i principali presupposti affinché si possa disporre…

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Deve trattarsi di violazioni veramente gravi, in materia fiscale affinché l’operatore economico venga escluso dalle gare d’appalto.

Si tratta dell’applicazione del principio di favor partecipationis quello contenuto nel nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 settembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12/10/2022, il quale fissa i principali presupposti affinché si possa disporre l’esclusione di un concorrente da una gara pubblica.

La delega del Codice degli appalti

Tutto prende le mosse dalla delega, contenuta nell’art. 80, co. 4 del Codice dei contratti, ad un apposito D.M. che definisse il concetto di grave violazione, non definitivamente accertata, al pagamento delle tasse da parte dell’operatore economico.

La delega era stata inserita nel citato comma 4 a seguito della Legge 238/2021.

Il Decreto ha individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

L’art. 80, co. 4 prevede:

“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei  ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigor delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione  relativa  a  violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

Il concetto di violazione

Si legge nel Decreto che si considera violazione fiscale l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La soglia di gravità

Nel Decreto viene anche definita la soglia di gravità.

La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.

In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, il Decreto fissa anche un valore economico minimo che deve sussistere affinché la violazione possa definirsi grave; essa deve, infatti, non essere inferiore a 35.000 euro.

Violazioni fiscali non definitivamente accertate

Il Decreto definisce violazioni gravi non definitivamente accertate quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni agli obblighi fiscali non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Sintesi dei presupposti che legittimano l’esclusione

Volendo sintetizzare i presupposti che legittimano l’esclusione dell’operatore economico sono i seguenti:

Presupposti che possono giustificare l’esclusione dell’operatore economico

per gravi violazioni fiscali secondo il D.M.

Si deve trattare di violazioni fiscali per le quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati dall’operatore economico (violazioni non definitivamente accertate).
Le irregolarità fiscali devono essere d’importo superiore al 10% del valore dell’appalto.
Il valore dell’irregolarità deve comunque essere pari o superiore ad € 35.000.
Si deve trattare di inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Con riferimento alla violazione non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato.

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