Appalti: l’inaccettabile prassi degli incarichi gratuiti

L’Anac, pur cercando di non andare in frontale contrasto con l’incredibile giurisprudenza di segno contrario maturata dal Consiglio di stato, non può fare a meno di evidenziare la scorrettezza ed anticoncorrenziale pratica dell’assegnazione di incarichi gratuiti a professionisti. E’ vero, l’atto del Predidente dell’Authority riguarda un caso molto specifico e censura, in particolare, non solo…

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L’Anac, pur cercando di non andare in frontale contrasto con l’incredibile giurisprudenza di segno contrario maturata dal Consiglio di stato, non può fare a meno di evidenziare la scorrettezza ed anticoncorrenziale pratica dell’assegnazione di incarichi gratuiti a professionisti.

E’ vero, l’atto del Predidente dell’Authority riguarda un caso molto specifico e censura, in particolare, non solo e non tanto la gratuità dell’incarico, ma la circostanza che il comune appaltante non ha attivato alcuna procedura selettiva, per il solo fatto appunto della gratuità.

Il fatto, però, è che la costruzione e l’ammissibilità stesse di affidamenti gratuiti crea cortocircuiti generali al sistema. Sarà anche vero, come afferma Palazzo Spada, che i professionisti disposti ad incarichi gratuiti possono essere attratti anche dal vantaggio indiretto del cosiddetto “arricchimento curriculare”, Ma, è evidente che la gratuità aumenta a dismisura rischi di opacità nella gestione ed attenua persino la percezione, da parte degli uffici, che le regole giuridiche e contabili vanno comunque rispettate, anche laddove l’ente si renda disponibile ad accettare incarichi gratuiti.

Insomma, gli enti hanno sempre il dovere di determinare l’oggetto del contratto e fissarne il costo sulla base di ragionevoli prezzi di mercato, impegnare la spesa ed attivare sistemi di individuazione del contraente selettivi o, comunque, motivabili sulla base della valutazione di merito.

Spiega l’Anac che potrebbe essere, semmai, il professionista a rinunciare al compenso. In ogni caso, però, la pratica resterebbe pur sempre anticoncorrenziale e potenzialmente a rischio. E, stabilisce la legge 190/2012, il rischio corruttivo o di conflitto di interessi è solo potenziale. Come si possa, quindi, ammettere la pratica delle prestazioni senza compenso appare misterioso.

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