La parità di genere nel nuovo codice deve essere opportunamente certificata dal concorrente al fine di ottenere il punteggio premiale.
I riferimenti normativi
Lo ha stabilito l’art. 6 del D.L. 51/2023 convertito in legge 87/2023 il quale, al fine di promuovere la parità di genere, ha disposto che le stazioni appaltanti debbano prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Pertanto, si ricava dalla norma che, affinché la stazione appaltante possa assegnare un punteggio premiale sulla parità di genere, il concorrente non possa limitarsi a rendere un’autocertificazione, ma debba fornire un apposito certificato che comprovi l’effettivo possesso del requisito.
Si tratta, evidentemente, di una modifica che rende sicuramente più complessa la partecipazione alle procedure d’appalto, nella misura in cui rende più gravosa l’assegnazione del punteggio alle imprese concorrenti. La certificazione, in lugo della più agevole autocertificazione ha evidentemente la finalità di rendere più effettiva la tutela dei lavoratori dell’impresa.
Il rilascio dei certificati
Il rilascio della certificazione è demandata ad appositi organismi accreditati, in conformità alle Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.
L’impresa potrà ottenere la certificazione solo se otterrà dai citati organismi un punteggio superiore al 60%.
La normativa poi prevede che, per il rilascio della certificazione, non sia sufficiente l’ottenimento del punteggio, ma si rende necessario anche un costante monitoraggio, di durata annuale, dell’impresa nonché una verifica biennale con la quale viene appurato il miglioramento dei risultati conseguiti dall’impresa.
La normativa sulle certificazioni prende in considerazione anche la circostanza che sul mercato vi sono imprese di svariate dimensioni e pertanto, per non penalizzare le minori, la certificazione viene suddivisa in fasce per imprese grandi, medie, piccole e mini imprese.
Completa la suddivisione una ulteriore ripartizione in aree tematiche di riferimento.
Infine, si evidenzia che vengono previste ulteriori regole alle quali deve ottemperare il datore di lavoro, finalizzate ad attuare miglioramenti nell’applicazione del principio di parità di genere. Infatti, viene prescritto l’obbligo a carico del legale rappresentante di produrre annualmente una relazione che fotografi la situazione aziendale ed i progressi compiuti nell’attuazione della parità di genere.
Tali report devono essere trasmessi sia alle rappresentanze sindacali che ai consiglieri regionali per la parità di genere e le pari opportunità, i quali hanno la facoltà di segnalare ogni eventuale problematica e criticità agli organismi di certificazione i quali potranno rivolgere invito alle imprese a porre rimedio alle problematiche riscontrate entro tempi prestabiliti.
