Appalti: per prorogare i termini occorre la prova del malfunzionamento della piattaforma digitale

Non è possibile fruire di nessuna proroga del termine di gara se non vi è la prova del malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 451/2024 Il caso esaminato Il caso sottoposto all’esame dell’Autorità ha avuto riguardo un appalto per il servizio di trasporto scolastico, gestito su…

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Non è possibile fruire di nessuna proroga del termine di gara se non vi è la prova del malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 451/2024

Il caso esaminato

Il caso sottoposto all’esame dell’Autorità ha avuto riguardo un appalto per il servizio di trasporto scolastico, gestito su piattaforma digitale.

Un concorrente aveva lamentato l’impossibilità di far pervenire la documentazione di gara a causa di un malfunzionamento della piattaforma sulla quale si svolgeva la procedura.

Il guasto avrebbe impedito il rispetto dei termini di scadenza fissati dal bando di gara. Secondo il concorrente, a fronte di tali problematiche, la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre una proroga del termine.

La normativa del Codice dei contratti

Per comprendere meglio i termini della questione, è utile effettuare una verifica preventiva di quanto è stabilito nella disciplina recata dal Codice dei contratti.

Secondo l’art. 25, co. 2 del d.lgs. 36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

Inoltre, l’art. 92, co. 2 del d.lgs. 36/2023 testualmente dispone: “I termini di cui al comma 1 (per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte) sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: ……c) nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo”.

Le valutazioni espresse dall’ANAC

L’Autorità ha rilevato che, dai documenti in atti, emergeva che l’istante non aveva comprovato il malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì solo di aver inviato, tre minuti prima di tale scadenza, una PEC alla S.A .(all’indirizzo indicato nel bando di gara), avente a oggetto la procedura di gara in esame – il cui messaggio non era stato allegato – rifiutata dal sistema perché la casella di posta elettronica era piena.

In sostanza, dai documenti in atti emergeva che l’istante avrebbe avviato le operazioni di trasmissione dell’offerta negli ultimi minuti a disposizione, che nessun disservizio era stato segnalato dal Gestore della piattaforma, che la SA non aveva accertato l’esistenza di un malfunzionamento della piattaforma impeditivo della partecipazione alla procedura; ciò trovava conferma nell’avvenuta presentazione di due offerte ritualmente registrate tramite la Piattaforma.

Secondo l’Autorità si poteva, dunque, escludere un malfunzionamento della piattaforma, mentre non si poteva escludere un erroneo utilizzo della piattaforma ovvero un erroneo inserimento dei dati da parte dell’istante negli ultimi minuti a disposizione, che ne avevano impedito l’invio.

Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo eccessivamente ristretto che l’istante aveva riservato allo svolgimento di tali operazioni, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma e a fronte del funzionamento certo della piattaforma sino a poco tempo prima, secondo l’Autorità l’omesso invio dell’offerta doveva essere addebitato all’istante che non aveva riservato un tempo congruo all’espletamento di tali operazioni.

L’impossibilità di presentare l’offerta appariva ascrivibile, dunque, alla scarsa diligenza del concorrente.

Conclusioni

In conclusione l’Autorità ha affermato che appare conforme all’art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 36/2023, la condotta di una SA che, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, non ha sospeso né prorogato i termini di presentazione delle offerte.

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