Appalti: quel fascicolo virtuale che non conterrà mai tutte le informazioni sugli appaltatori.

Il parere del Mit 3454/2025 torna sulla questione del “malfunzionamento” del Fvoe, quasi a confermare come tale piattaforma resta una bellissima e affascinante promessa chimerica, ma purtroppo incapace di consentire alla PA – almeno fino ad oggi – di ottenere tutte le informazioni necessarie per le verifiche sugli appaltatori. Infatti, si conferma che detta piattaforma:…

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Il parere del Mit 3454/2025 torna sulla questione del “malfunzionamento” del Fvoe, quasi a confermare come tale piattaforma resta una bellissima e affascinante promessa chimerica, ma purtroppo incapace di consentire alla PA – almeno fino ad oggi – di ottenere tutte le informazioni necessarie per le verifiche sugli appaltatori.

Infatti, si conferma che detta piattaforma:

  1. è soggetta – per altro nemmeno così raramente – a “malfunzionamenti”, che impediscono periodicamente di accedere alle informazioni e documenti ivi contenuti;
  2. è monca di una serie non piccola di informazioni, perchè non c’è ancora un sistema affidabile di connessione tra alcune banche dati.

Il parere consente alle stazioni appaltanti di “scoprire”:

  • che un malfunzionamento è un impedimento alla fruizione del sistema e non l’assenza diremmo istituzionale di dati nel sistema;
  • che se un documento non può essere acquisito tramite accesso al FVOE, unico modo, legittimo, di ottenerlo è chiedere all’amministrazione certificante di verificare i contenuti della dichiarazione dell’operatore economico mediante pec.

Rilevato ciò, i si chiede come:

  1. il FVOE possa considerarsi unico sistema di accesso alle informazioni e certificazioni concernenti i requisiti generali degli operatori economici, visto che appunto sono comunque richiesti certificati e documenti del tutto non reperibili nella piattaforma; all’assenza di aggancio alla BDNA per l’antimafia potremmo aggiungere la totale impossibilità di interoperabilità con le banche dati dei servizi per il lavoro, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni della legge 68/1999 sui disabili;
  2. un certificato per sua natura indisponibile nel FVOE possa dare vita ad un “malfunzionamento”; per malfunzionamento si intende appunto il mancato funzionamento della piattaforma, tale da non consentire di accedere a documenti in essa presenti. Ma se un documento non viene proprio per nulla caricato nella piattaforma e, dunque, non sarà mai reperibile, la sua assenza non è certo un malfunzionamento (semmai, conseguenza delle velleità nel disciplinare il FVOE).

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