Appalti: un generico riferimento a segreti tecnici non blocca l’accesso difensivo

L’affermazione non sufficientemente motivata e comprovata in merito alla presenza di segreti tecnici e commerciali all’interno dell’offerta tecnica non blocca l’accesso difensivo. Lo puntualizza il TAR Calabria, Reggio Calabria, nella ordinanza 13 ottobre 2025, n. 654. Il caso esaminato Nel caso esaminato, in un appalto avente ad oggetto la manutenzione e la gestione di impianti…

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L’affermazione non sufficientemente motivata e comprovata in merito alla presenza di segreti tecnici e commerciali all’interno dell’offerta tecnica non blocca l’accesso difensivo.

Lo puntualizza il TAR Calabria, Reggio Calabria, nella ordinanza 13 ottobre 2025, n. 654.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato, in un appalto avente ad oggetto la manutenzione e la gestione di impianti di riscaldamento, un operatore aveva impugnato la determinazione con la quale l’Ente aveva disposto la rinegoziazione del contratto in scadenza, con proroga con altra impresa.

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta, ostesa solo parzialmente a seguito di opposizione della parte controinteressata, poiché la medesima aveva affermato l’esistenza di segreti tecnici e commerciali.

In particolare, la controinteressata aveva sostenuto che alcuni documenti erano “elaborazioni e studi di carattere specialistico che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti”, come tali sottratti all’accesso, per essere qualificabili come segreti tecnici e commerciali ex art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023.

Le decisioni del Collegio

I giudici hanno ritenuto che la richiedente l’accesso avesse ampiamente dimostrato il proprio interesse, dato che risultava aggiudicatario della Convenzione Consip per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

Stante l’imminente scadenza della Convenzione sottoscritta dalla Stazione Appaltante con l’affidatario della precedente Convenzione la ricorrente era intenzionata a fornire all’Ente il servizio oggetto della Convenzione di cui era risultata aggiudicataria.

Da quanto già esposto parte ricorrente aveva adeguatamente provato la propria posizione legittimante di affidatario uscente del contratto oggetto di negoziazione e aveva chiesto espressamente, tra l’altro, di avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, al fine di contestare la legittimità della rinegoziazione anche in termini di comparazione delle relative offerte.

I suddetti elementi conferivano all’istanza un contenuto sufficiente a legittimarla alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico – funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

D’altronde, mutuando i principi espressi in giurisprudenza con riferimento alle ordinarie procedure di gara, “Solo tramite l’esame incrociato tra l’ offerta tecnica, i giustificativi, i verbali di gara e le valutazioni della Commissione di gara, l’operatore economico non aggiudicatario della gara può essere posto in grado di verificare se la Stazione appaltante sia eventualmente incorsa in errori nella quantificazione dei punteggi tecnici che hanno inciso sulla redazione della graduatoria, nel caso, in modo pregiudizievole per la propria posizione giuridica — al fine di conoscere, in definitiva, l’effettiva sostenibilità dell’offerta, in particolare della prima graduata. In altri termini, solo dalla conoscenza dell’offerta economica nel dettaglio può dedursi la congruità del prezzo offerto rispetto alle prestazioni extra da eseguire, alla manodopera da impiegare e al rispetto delle prescrizioni obbligatorie” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19.12.2022, n.7905).

Il Collegio ha osservato anzitutto che l’opposizione dei segreti industriali commerciali rispetto ad un’istanza ostensiva trova la relativa disciplina nell’art. 24 della legge n. 241/1990 e negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, consentendo alla stazione appaltante di oscurare le parti dell’offerta interessate da segreti tecnici commerciali, previa comprovata e motivata dichiarazione dell’operatore economico interessato.

In tema di riservatezza aziendale connessa all’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “I segreti tecnici o commerciali, idonei ad inibire la domanda di accesso all’offerta tecnica del concorrente, sono costituiti da elaborazioni e studi di carattere specialistico, applicabili in una serie indeterminata di appalti, in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza; pertanto, qualora la dimostrazione dell’esistenza di un vero e proprio segreto non sia fornita in modo puntuale, torna a prevalere il principio di accessibilità dell’offerta, a tutela del diritto di difesa dei concorrenti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 7.1.2015, n.2).

Inoltre, con riferimento ai segreti tecnici e aziendali, la “..definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 19.4.2023, n. 59).

Conclusioni

In conclusione, l’affermazione per cui le informazioni in questione sarebbero state elaborate sulla base dell’esperienza acquisita dalla ricorrente nel settore risultava del tutto generica ed inconferente, in difetto di più puntuali allegazioni con riferimento ad un’offerta calibrata per uno specifico utente.

In assenza di adeguata dimostrazione della sussistenza di un segreto di tal fatta, sono mutuabili le consolidate acquisizioni giurisprudenziali per cui “È illegittimo il rilascio di copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria al concorrente che ha fatto istanza di accesso, oscurata dalla stazione appaltante senza che l’aggiudicataria avesse specificamente motivato e comprovato la sussistenza, nell’ambito dell’offerta o delle giustificazioni eventualmente prodotte in gara, di parti coperte dal segreto tecnico o commerciale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9.5.2023, n.4661).

In sostanza, “Il diniego opposto dalla controinteressata all’accesso all’offerta tecnica dalla medesima presentata in una procedura di gara e ai giustificativi prodotti in sede di verifica dell’anomalia – ovvero una mera valutazione di parte – non può da solo paralizzare l’accesso stesso, neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell’Amministrazione” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22.7.2021, n.8858).

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