Assicurazione dei dipendenti negli appalti

Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) è la previsione di una copertura assicurativa dei dipendenti della stazione appaltante che agiscano e che si assumano responsabilità nelle procedure di affidamento. La novità è di particolare rilievo se si pensa che in precedenza la copertura assicurativa del dipendente di una pubblica amministrazione a…

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Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) è la previsione di una copertura assicurativa dei dipendenti della stazione appaltante che agiscano e che si assumano responsabilità nelle procedure di affidamento.

La novità è di particolare rilievo se si pensa che in precedenza la copertura assicurativa del dipendente di una pubblica amministrazione a spese della medesima era assolutamente vietata e foriera di danno erariale a carico del dirigente che l’avesse attivata.

Le disposizioni in materia presenti nel D.Lg.s 36/2023

Nel nuovo Codice la materia è trattata dagli articoli 2 e 45 del D.Lgs. 36/2023. L’art. 2, il quale enuncia il cosiddetto “principio della fiducia”, dispone al co. 4 che: “4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7”.

Altro articolo di rilievo, il quale individua le fonti di finanziamento della suddetta copertura, è l’art. 45 in materia di incentivi tecnici. L’articolo, ai commi 5, 6 e 7 dispone: “5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.

La disposizione, per la sua operatività, richiede ulteriori precisazioni ed un contributo in tal senso è giunto di recente con il parere del Ministero delle Infrastrutture (MIMS).

Il parere del Ministero delle Infrastrutture (MIMS)

Il MIMS, nel parere n. 2163 del 20/07/2023 ha fornito riscontro ad un quesito posto da una stazione appaltante.

Nel quesito viene evidenziato che l’art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

Nel contesto generale del nuovo codice, viene chiesto:

1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?)

2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell’Ente (se non sussiste capienza in quell’accantonamento?)

3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l’Amministrazione possa, ai sensi del principio di fiducia di cui all’art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d’appalto (in primis RUP).

Il Ministero, riscontrando i quesiti posti, ha puntualizzato che le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante.

In relazione al secondo quesito, ha precisato che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.

Le figure/attività da assicurare

Per completezza, le figure/attività che intervengono a vario titolo nell’appalto e che vanno coperte a livello assicurativo sono:

– Programmazione della spesa per investimenti

– Responsabile unico del progetto

– Collaborazione all’attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali

– Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

– Redazione del progetto esecutivo

– Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

– Verifica del progetto ai fini della sua validazione

– Predisposizione dei documenti di gara Allegato I.10 

– Direzione dei lavori

– Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere)

– Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

– Direzione dell’esecuzione

– Collaboratori del Direttore dell’esecuzione

– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

– Collaudo tecnico-amministrativo

– Regolare esecuzione

– Verifica di conformità

– Collaudo statico (ove necessario).

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