Non può condividersi la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 26 agosto 2022, n. 585, che assolve da danno erariale un segretario comunale responsabile dell’assunzione di alcune persone con contratto di lavoro intermittente o “a chiamata”.
La prospettazione del danno da parte della Procura, in effetti, appare insoddisfacente, perché basata su una documentazione incompleta e, sostanzialmente, sull’asserzione che i dipendenti non avrebbero svolto in maniera controllabile e completa le prestazioni lavorative. Asserzioni tutte rigettate dalla sentenza di assoluzione.
L’impostazione della vicenda, tuttavia, appare del tutto erronea, sia da parte della Procura, sia da parte del collegio giudicante.
Il danno erariale emergente dai fatti non consiste, infatti, tanto nelle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e nelle connesse erogazioni (tramite acconti).
La liceità sul piano giuscontabile della fattispecie dipende esclusivamente dalla conformità dell’azione amministrativa ai parametri normativi, che sono i seguenti:
- l’articolo 13 del d.lgs 81/2015, di disciplina del lavoro intermittente il cui comma 5 prevede espressamente “Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- l’articolo 36, comma 2, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 […]”;
- l’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”;
- l’articolo 36, comma 5, del d.lgs 165/2001: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Dunque, il segretario comunale di quel comune ha effettuato un’assunzione mediante un contratto di lavoro espressamente vietato alla PA, violando l’articolo 13, comma 5, del d.lgs 81/2015 e l’articolo 36, comma 2, del d.lgs 165/2001. Si tratta di una violazione di norme imperative, la cui conseguenza è necessariamente la nullità dei contratti e l’emergere ex lege di ogni responsabilità (su quelle civili e disciplinari ovviamente la Corte dei conti non ha giurisdizione).
La nullità del rapporto instaurato, implica che i pagamenti effettuati dall’ente pubblico non siano sorretti da un titolo giuridico valido (il contratto di lavoro): è proprio per questo che il comma 5 dell’articolo 36 del d.lgs 165/2001 configura – ex lege – i pagamenti come risarcimento del danno e non come sinallagma. Ma, questo danno del dipendente assunto con contratto nullo è necessariamente fonte di responsabilità erariale, gravante su chi il danno lo ha causato.
Questi aspetti sono sfuggiti nel giudizio instaurato dalla magistratura contabile, sicché l’assoluzione decisa lascia moltissime perplessità.
