Attestazione obblighi di trasparenza: quando la digitalizzazione non semplifica

Sull’attestazione degli obblighi di trasparenza, che annualmente, in questo periodo, investe in pieno le amministrazioni pubbliche ed in particolare gli organismi di valutazione e i responsabili della trasparenza, stiamo assistendo a qualcosa che sfugge totalmente alla comprensione di chi scrive. Per sistematizzare possiamo ripercorrere le tappe di una giornata tipo che un qualsiasi professionista, per…

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Sull’attestazione degli obblighi di trasparenza, che annualmente, in questo periodo, investe in pieno le amministrazioni pubbliche ed in particolare gli organismi di valutazione e i responsabili della trasparenza, stiamo assistendo a qualcosa che sfugge totalmente alla comprensione di chi scrive.

Per sistematizzare possiamo ripercorrere le tappe di una giornata tipo che un qualsiasi professionista, per il ruolo di valutatore, o in assenza, di responsabile della trasparenza, è chiamato a percorrere e possiamo tentare di trasformare queste tappe in altrettanto garbate domande da inoltrare all’ANAC e a chi ha ideato questo incredibile percorso.

Ma prima di rappresentare schematicamente le tappe, riflettiamo sul significato di riportare su una serie di pagine web i contenuti di un foglio di lavoro attraverso il quale negli anni scorsi l’attestazione veniva fatta.

I fogli elettronici pur sempre rappresentano uno strumento di informatica individuale i cui dati, se adeguatamente strutturati, possono essere utilizzati per alimentare una base di dati cumulativa in modo da fornire all’ANAC uno strumento di consultazione immediata dello stato degli adempimenti e delle criticità rilevate.

Se questa prima riflessione è corretta allora dobbiamo ricercare altre motivazioni valide affinché si possa giustificare la messa a regime di una procedura informatica di acquisizione dei dati sull’attestazione degli obblighi di trasparenza. A titolo esemplificativo nella tabella che segue proviamo a riepilogarne alcune.

Motivazione Osservazioni
Occorre semplificare la raccolta dei dati da parte degli organismi di valutazione Purtroppo, non è così: la modalità di raccolta dei dati non viene semplificata, cambia l’orientamento, gli obblighi vengono visualizzati in verticale, anziché in orizzontale come nel foglio di lavoro, e per quelle sezioni (“bandi gara e contratti”) che prevedono molti obblighi il tutto si trasforma in una pagina, in alcuni casi lunghissima, che scorre in verticale.
Occorre controllare i valori inseriti nei vari campi che compongono l’attestazione, corrispondenti a 5 parametri (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento, apertura formato) Il controllo della correttezza dei valori inseriti era già previsto nel vecchio foglio di lavoro, attraverso l’utilizzo delle liste di elenco da cui selezionare il valore da impostare. Per cui anche su questo fronte nessuna novità.
Occorre facilitare il lavoro dei compilatori, per esempio consentendo loro di indicare, preventivamente, gli obblighi non applicabili ad una specifica amministrazione in modo da non dover poi digitare per quegli obblighi comunque un valore (appunto “Non applicabile”) per tutti e 5 i parametri di cui sopra. Questa sarebbe stata una novità ma non è stata prevista.
Gli organismi chiamati ad effettuare l’attestazione non devono fare un lavoro di mero data entry ma bisogna fornire loro ogni elemento utile per comprendere il significato di un obbligo, la decorrenza (per esempio ai fini di valutare le annualità pregresse), le proprietà informative correlate all’obbligo. Niente di tutto questo. Viene riproposta una modalità meramente compilativa, che in termini di fruibilità, per chi ha un minimo di familiarità con sistemi di acquisizione dati, è davvero un pessimo risultato, con videate progettate male.
Occorre avere la disponibilità di un sistema di profilazione degli utenti che dia certezza della identità del richiedente. Nulla di tutto questo; il meccanismo ideato consente a chiunque di registrarsi a nome di un altro (basta conoscere il codice fiscale) e per la validazione del profilo da parte dell’amministrazione è sufficiente essersi registrati ed utilizzare il codice di validazione trasmesso all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, che può essere indicato in fase di creazione del profilo e di richiesta di validazione. Negli anni passati il passaggio era comunque semplice perché l’attestazione veniva trasmessa all’ANAC dal RT tramite PEC e ciò forniva un buon livello di certezza circa la fonte. La novità interessante di oggi è rappresentata dalla trasmissione automatica dell’attestazione, una volta chiusa, ma purtroppo non funziona l’inoltro all’Amministrazione che deve poi pubblicarla in Amministrazione trasparente.

Visto che di motivazioni valide non sembra ve ne siano proviamo a descrivere una giornata tipo di un “attestatore” e a porre altrettante domande all’ANAC:

  1. per prima cosa deve registrarsi sul sito dell’ANAC. È la cosa più semplice e si può fare in pochi minuti e si poteva fare anche prima del 3 luglio.
  2. Quindi bisogna profilarsi, cioè occorre dire per quale amministrazione si vuole fare l’attestazione. Per farlo occorre indicare il codice fiscale dell’amministrazione; averlo a portata di mano sembra agli ideatori una cosa banale ma visto che siamo in una procedura informatica che è in grado dal codice fiscale di recuperare i dati dell’amministrazione, perché non potrebbe effettuare una ricerca sulla base del nome dell’amministrazione?
  3. A questo punto occorre inoltre la richiesta all’amministrazione di validazione del profilo. Il sistema, se funziona, normalmente proporrà un indirizzo PEC (modificabile), evidentemente già conosciuto dalle procedure ANAC, che: a) in alcuni funzionerà bene nel senso che inoltrerà una richiesta all’indirizzo PEC riconosciuto o indicato; b) in altri casi si otterrà una risposta del tipo “servizio temporaneamente non disponibile”; c) in altri casi ancora la risposta sarà del tipo “l’amministrazione deve rivolgersi al contact center”.
  4. Nel primo caso in sistema invierà una PEC illeggibile all’Amministrazione nel cui testo si troverà (i più accorti ci riusciranno) un link e un codice di attivazione. Se l’amministrazione si lamenta del fatto che la PEC è illeggibile la cosa più semplice è farsela girare e fare l’attivazione in proprio, con le proprie credenziali tanto pur essendo una operazione che dovrebbe fare l’amministrazione può essere fatta da chiunque abbia un profilo di accesso ai servizi ANAC. Non era possibile inoltrare un testo formattato, comprensibile e di immediato utilizzo? Perché complicare la vita alle amministrazioni?
  5. Nel secondo caso occorre riprovare in un altro momento e ritorneremo al punto 3 in un loop i cui tempi di uscita non sono certi e prevedibili.
  6. Nel terzo caso l’Amministrazione contatterà il servizio assistenza di ANAC, il quale chiederà una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale al fine di procedere all’attivazione del profilo, operazione che verrà effettuata direttamente dall’ANAC. Quando poi l’operazione sarà completata non si sa. Se si chiama il contact center per sapere a che punto è la procedura ti verrà risposto che non è una operazione che fanno loro e che quindi occorre inviare una PEC (quindi la PEC conviene sempre inviarla così al contact center potrete dire di averlo già fatto). È inutile che il contact center ANAC venga interpellato da colui che deve essere abilitato perché in questo caso verrà chiesto il codice fiscale del Sindaco, rappresentante legale.
  7. Se c’è qualche problema occorre contattare il servizio assistenza, il quale risponderà in media dopo 45 minuti di attesa perché il tempo non ha un valore e perché l’assistenza viene fornita a migliaia di utenti in un periodo ad alta concentrazione di richieste (tutto prevedibilissimo). Se però si contatta il servizio assistenza senza avere aperto la segnalazione tramite il modulo disponibile sul sito ANAC, sicuramente ci sarà qualcosa ancora da trasmettere (lo screenshot dell’errore) e qujindi occorre farlo con il modulo predetto.
  8. Supponendo che la profilazione sia andata a buon fine, a questo punto si accede con un altro link per effettuare l’attestazione. Quindi si seleziona l’amministrazione per la quale si intende fare l’attestazione, indicando la tipologia. Attenzione a non sbagliare; se per caso indicate “società partecipata da una o più amministrazioni pubbliche”, mentre invece si tratta di una “società in controllo pubblico” non potrete più modificare la scelta e questo si ripercuote sugli obblighi da attestare che sono diversi. A questo punto il problema diventa molto serio perché il contact center su questo non può fare niente e vi inviterà ad inviare una PEC all’Anac e se lo avete fatto pazientate la risposta non si sa quando arriverà. Ma visto che è possibile resettare tutti i dati di una attestazione non ancora chiusa perché la tipologia di amministrazione non è possibile impostarla nuovamente?
  9. A questo punto procediamo con l’attestazione e tralasciamo pure gli obblighi semplici. Concentriamoci su “bandi di gare e contratti”. Non parlo dei contenuti degli obblighi, intendo richiamare l’attenzione di chi ha progettato la videata per il data entry. Proviamo a saltare un obbligo e a compilare quello successivo, ogni volta che si compilerà un campo verrete riportati all’obbligo che avevate appositamente saltato (magari perché volevate fare un approfondimento) in un innaturale, tortuoso, incomprensibile scorrere di una lunghissima pagina che si distribuisce in verticale.
  10. Se avete dei dubbi sul valore giusto da impostare su un obbligo non provate a contattare l’assistenza, trovate una soluzione ragionevole e applicatela.

Alcune domande vengono spontanee:

  1. Il sistema è stato adeguatamente testato per simulare l’esito dell’accesso in contemporanea di centinaia, forse migliaia di utenti?
  2. È stato effettuato un test funzionale ovvero la progettazione funzionale delle pagine e della modalità di interazione con gli utenti, al fine di verificarne la fruibilità?
  3. È stata valutata la possibilità di consentire la compilazione della griglia in orizzontale rispetto ciascun obbligo e rispetto ai 5 parametri previsti, per consentire una fruibilità diversa della medesima griglia?
  4. Perché non sono state previste modalità rapide per implementare soluzioni quando queste si presentano semplici; per esempio, cambiare la tipologia dell’amministrazione quando la griglia è ancora da compilare perché non deve essere possibile?
  5. Perché il contact center non è dotato di strumenti di intervento immediato e risolutivi delle problematiche prospettate anziché essere un mero centro di raccolta e, forse, smistamento di segnalazioni?

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