L’aumento del salario accessorio applicando le disposizioni del “decreto PA” non impedisce di applicare le regole di incremento del salario accessorio connesse all’incremento di personale rispetto alla base rilevata nel 2018, per mantenere stabile il valore medio pro-capite.
L’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 solleva la questione della sua compatibilità con l’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 34/2019. Come noto, tali disposizioni stabiliscono che l’ammontare del trattamento accessorio debba variare (in aumento o diminuzione) per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per gli incarichi oggi di Elevata Qualificazione, ottenuto prendendo come base il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Questo meccanismo, pensato per regioni, province, città metropolitane e comuni, serve a evitare che un aumento del personale connesso alle maggiori assunzioni permesse dall’abbandono del sistema del turn over, provochi una riduzione delle risorse individuali se il fondo complessivo rimanesse invariato. Se infatti il fondo restasse fisso, all’aumentare dei dipendenti ciascuno riceverebbe una minore proporzione di salario accessorio meno. L’articolo33 del d.l. 34/2019 permette, pertanto, di calcolare una “dote” rappresentata dal valore medio pro-capite, sommando le risorse decentrate e quelle per retribuzioni di posizione e risultato (per le Elevate Qualificazioni), divise per il numero di dipendenti, anche se alcune operazioni sui fondi per le EQ vanno gestite separatamente.
Così, ogni nuovo dipendente in più rispetto al 2018 porta con sé la “dote” del valore medio pro-capite, aumentando il trattamento accessorio; questo incremento è in deroga al tetto stabilito dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017.
Ora, le disposizioni dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 2025, a loro volta permettono un incremento del il trattamento accessorio, ma seguendo un’altra procedura. Alcuni operatori si domandano se questo aumento aggiuntivo possa impedire l’applicazione della “dote” prevista dalla norma del 2019.
Il dubbio va risolto chiarendo che gli enti possono continuare ad applicare le regole dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, per diverse ragioni:
- anche l’aumento previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, è in deroga rispetto al tetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 per cui nessuna delle due norme limita realmente l’incremento delle remunerazioni dei dipendenti locali;
- l’articolo 14, comma 1-bis, non contiene alcuna disposizione incompatibile, né espressamente, né tacitamente, col meccanismo della “dote”.
Infatti, la “dote” viene calcolata solo sul personale in servizio al 31 dicembre 2018, quindi ogni nuovo dipendente successivo a quella data contribuisce ad aumentare tale valore, mentre eventuali altre maggiorazioni derivanti dall’articolo 14, comma 1-bis, sono maggiorazioni disposte a titolo totalmente diverso e tali da non incidere sul meccanismo dell’articolo 33 del d.l. 34/2019.
