Aumento del salario accessorio: quale connessione con le norme sulle facoltà assunzionali?

L’emendamento alla legge di conversione del d.l. 25/2025 che consente un sia pur parziale ed estremamente problematico aumento del salario accessorio, richiama, tra l’altro, l’obbligo di rispettare le previsioni dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del dl. 34/2019. Occorre chiedersi quale sia la portata di questo richiamo. Alcuni ritengono che esso valga a connettere…

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L’emendamento alla legge di conversione del d.l. 25/2025 che consente un sia pur parziale ed estremamente problematico aumento del salario accessorio, richiama, tra l’altro, l’obbligo di rispettare le previsioni dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del dl. 34/2019.

Occorre chiedersi quale sia la portata di questo richiamo. Alcuni ritengono che esso valga a connettere l’aumento del fondo della contrattazione decentrata al sistema di computo delle facoltà assunzionali: sicchè, nel senso che l’ammontare dell’aumento del salario accessorio finisce per accrescere il complesso della spesa di personale, riducendo così le capacità assunzionali.

Questa conseguenza appare certamente concreta. Ma a meglio vedere, sembra proprio che il richiamo all’articolo 33 del d.l. 34/2019 costruisca un ulteriore tetto finanziario che gli enti debbono rispettare per quantificare l’aumento possibile al salario accessorio.

L’emendamento alla legge di conversione al d.l. 25/2025 dispone: “A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento […]”.

Richiamiamo adesso le previsioni del d.l. 34/2019, limitandoci a quanto prevede il comma 2 dell’articolo 33: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. […]”.

La norma è dettata per le assunzioni, vero. Ma distingue i comuni tra virtuosi, parzialmente virtuosi e non virtuosi.

Quelli che rispettano pienamente le previsioni dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 34/2019 sono solo i comuni virtuosi.

In primo luogo, quindi, appare possibile incrementare il salario accessorio solo a questi comuni e non agli altri.

Infatti, i comuni della fascia intermedia hanno l’onere di provare migliorare il rapporto tra spesa di personale ed entrate e, in ogni caso, non certo di peggiorarlo. Un incremento del salario accessorio, poichè accresce la spesa di personale, eleva fortemente il rischio di peggiorare il rapporto: effetto certamente in contrasto col dovere di rispettare quanto previsto dalla norma, richiamato dall’emendamento alla legge di conversione del d.l. 25/2025.

A maggior ragione, gli enti della terza fascia che, per tale ragione, subiscono il taglio del turn over al 30%, non possono certo permettersi di peggiorare ulteriormente la situazione.

In ogni caso, gli stessi enti virtuosi debbono evidentemente garantire che l’incremento dell’ammontare delle risorse stabili della contrattazione pari, nel massimo, al 48% del rapporto tra Fondo risorse decentrate maggiorate degli importi relativi alla retribuzione di posizione e risultato delle EQ e, a denominatore, spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non implichi il superamento del rapporto virtuoso tra spese di personale ed entrate. Sicchè, laddove l’applicazione del 48% consentito dalla norma desse l’esito di far scivolare l’ente di prima fascia verso la seconda, tale ente dovrebbe necessariamente ridurre la percentuale di incremento del fondo delle risorse decentrate, in modo reperire un valore finanziario dell’aumento tale da permettergli di permanere nella fascia di virtuosità.

Vediamolo nell’esempio che segue:

comune da 10.000 a 59.999 abitantivalore soglia27%
spesa di personale   1.000.000
entrate correnti triennali al netto Fcde   3.800.000
valore26%
virtuoso
Fondo risorse decentrate maggiorato delle retribuzioni di posizione e risultato delle EQ                    250.000
spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali                    620.000
40%
Incremento possibile fondo50000
Fondo incrementato                    300.000
spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali                    620.000
rapporto48%
spesa di personale   1.000.000
aumento fondo contrattazione decentrata                    50.000
spesa di personale aumentata   1.050.000
entrate correnti triennali al netto Fcde   3.800.000
valore28%
virtuosono

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