Avocazione del segretario comunale: un ambito sconosciuto ai Tar

La sentenza del Tar Genova, 8 aprile 2025, n. 366, secondo la quale appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in merito ad un provvedimento di avocazione operato dal segretario comunale perchè l’avocazione sarebbe un atto di gestione del rapporto di lavoro, non è in alcun modo condivisibile. L’avocazione è infatti indubbiamente tipica espressione di un…

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La sentenza del Tar Genova, 8 aprile 2025, n. 366, secondo la quale appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in merito ad un provvedimento di avocazione operato dal segretario comunale perchè l’avocazione sarebbe un atto di gestione del rapporto di lavoro, non è in alcun modo condivisibile. L’avocazione è infatti indubbiamente tipica espressione di un potere amministrativo, che col rapporto di lavoro non ha nulla a che vedere.

Per altro, il segretario comunale non è in alcun modo configurabile quale datore di lavoro: non è tra dirigente e segretario che intercorra nessuno degli elementi nè di costituzione, nè di regolazione del lavoro dirigenziale, dall’assunzione al conferimento dell’incarico, alla valutazione. E’ ben noto che tali relazioni intercorrono solo tra il sindaco ed i dirigenti.

L’avocazione è tipicissimo provvedimento di natura pubblicistica volto ad intervenire sull’esercizio della competenza dell’organo e non sull’esercizio delle mansioni del lavoratore, solo indirettamente incise dall’avocazione stessa.

E perchè l’avocazione risulti legittima, occorre che esista una fonte legittima di regolazione del rapporto, da configurare come si stretta gerarchia propria, che assegni la competenza dell’ufficio in modo condiviso tanto al superiore gerarchico, quanto al subordinato gerarchico; l’organizzazione interna, poi, può prevedere che sia il subordinato gerarchico in via generale a provvedere, salvo l’esercizio del potere da parte del superiore, che può avocare a sè l’esercizio di una competenza già propria, alla luce della preferenza accordata dalla legge alla superiorità gerarchica.

Nel sistema degli enti locali, tuttavia, non esiste una disposizione normativa tale da costruire tra segretario comunale e dirigenti un rapporto di gerarchia. Tra segretario e dirigenza, al contrario, il d.lgs 267/2000 costruisce un sistema di reciproche autonome competenze, non intaccabili, assegnando al segretario comunale esclusivamente compiti di coordinamento delle funzioni autonome di ciascun dirigente in modo da armonizzarle ai fini del conseguimento degli obiettivi generali dell’ente.

L’articolo 107, commi 3, 4 e 6, del Tuel è chiarissimo, oltre tutto, nel definire l’esclusività delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti, tanto da considerare ogni diversa preesistente norma che vada contro tale previsione come disapplicata. Tale effetto vale certamente nel rapporto tra politica e gestione, ma anche nel rapporto tra organi gestionali.

L’avocazione è oggetto di normazione, come è noto, non per via di una disposizione di legge, ma contrattuale, lo sciagurato articolo 101 del Ccnl 17.12.2020. Una norma palesemente nulla, in quanto costruisce, con fonte privatistica, un potere esclusivamente pubblicistico e, comunque, in aperto contrasto con le previsioni dell’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale “sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17”.

Il Tar Liguria ha gravemente errato nella configurazione dell’avocazione e nella ricostruzione della giurisdizione sul tema, confermando quanto poco chiara sia comunque la regolazione della disciplina della dirigenza in generale e quanto esiziale sia stata la riforma del ‘98 sulla ripartizione della giurisdizione in materia di lavoro pubblico tra giudice ordinario ed amministrativo.

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