Con la sentenza n. 1223/2025, il TAR Sicilia richiama i principi di risultato e fiducia (artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023) per censurare la decisione di una stazione appaltante che ha escluso dal punteggio un avvalimento premiale allegato all’offerta tecnica anziché alla domanda di partecipazione. Secondo il Collegio, si tratta di una lettura formalistica dell’art. 104, co. 4, del Codice, non funzionale al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico.
