Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4428 del 3 giugno 2026, chiarisce che la presenza di un brevetto industriale esclude, per le informazioni in esso contenute, la configurabilità di un segreto tecnico o commerciale idoneo a impedire l’accesso agli atti. La tutela brevettuale presuppone infatti la pubblicità dell’invenzione e la libera consultabilità della relativa documentazione. Ne consegue che i dati già divulgati attraverso il brevetto non possono essere sottratti all’ostensione invocandone la natura riservata.
