Caccia al lavoro agile nelle giornate di rientro ai fini del buono pasto – eterogenesi del Ccnl Funzioni Centrali

Dunque, nel comparto Funzioni Centrali, l’ossimoro paradossale del buono pasto – erogato, è bene ricordare, in sostituzione del servizio mensa aziendale – concesso nelle giornate di lavoro agile è stato sdoganato. Si tratta certamente di una disposizione che le parti contrattuali potevano legittimamente concordare, per quanto irrazionale, ed era uno dei pochi strumenti a disposizione…

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Dunque, nel comparto Funzioni Centrali, l’ossimoro paradossale del buono pasto – erogato, è bene ricordare, in sostituzione del servizio mensa aziendale – concesso nelle giornate di lavoro agile è stato sdoganato.

Si tratta certamente di una disposizione che le parti contrattuali potevano legittimamente concordare, per quanto irrazionale, ed era uno dei pochi strumenti a disposizione per far apprezzare un’ipotesi di Ccnl per il triennio 2022-2024 che aveva oggettivamente poco da offrire, causa ristrettezza delle risorse e perdita definitiva di recuperare oltre i 2/3 dell’inflazione legata al periodo, per altro, è bene ricordare, calcolata in base all’indice Ipca che nemmeno considera gli effetti dei costi dell’energia, invece principale causa dell’esplosione dei prezzi specie tra 2022 e 2023.

Tuttavia, tra il considerare opportuno quel che, a ben vedere, così opportuno non apparirebbe (il servizio mensa, sostituito dal buono pasto, ha il senso di permettere al dipendente di rifocillarsi, rimediando alla lontananza dal proprio domicilio e al problema del rispetto di una specifica fascia oraria nel quale consumare il pasto), e redigere una clausola razionale, passa, invece, la frettolosità. Che, come sempre, non aiuta alla razionalità dei sistemi.

Nell’attuale testo della preintesa del Ccnl comparto Funzioni Centrali, all’articolo 14 fa capolino il seguente comma 3-bis: “Ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

E’ da premettere che il comma 1, lettera a), del medesimo articolo 14 ridefinisce la fascia di contattabilità, affermando che nell’ambito di essa “il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro”.

Indirettamente, dunque, si determina un tetto ed anche un segmento orario al lavoro agile, elemento che appare in chiara contraddizione con la dematerializzazione sostanziale di un “debito orario” predefinibile, propria della disciplina dello smart working. Tanto è vero che, sempre l’articolo 14, al comma 2, ammette espressamente nell’ambito della fascia di contattabilità “la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del CCNL 9 maggio 2022, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992”.

Insomma, appare evidente la carsica modifica del lavoro agile in un vero e proprio lavoro da remoto (l’ex telelavoro, per intendersi, tenendo conto delle debite e rilevanti differenze).

Nel lavoro agile vero e proprio, l’assenza di uno specifico debito orario è essenziale per passare dal concetto di lavoro prevalentemente configurato come “messa a disposizione delle energie lavorative” in lavoro inteso come “conseguimento di obiettivi legati a compiti specificamente assegnati”, nel quale la predeterminazione di orari da rispettare non ha ragion d’essere, sicchè dovrebbero cadere le ragioni per giustificazione di assenze in base a permessi orari o per attribuire buoni pasto.

Invece, si va verso un lavoro agile da racchiudere appunto entro un regime orario specifico, da calcolare come orario di lavoro medio. L’operazione, allora, è chiara. Nel caso di lavoro prestato per 36 ore su 5 giorni la settimana, la durata oraria giornaliera media è di 7 ore e 12 minuti.

Ora, il problema è che, nella generalità delle amministrazioni, il buono pasto spetta nel caso di giornata lavorativa in cui l’orario mattutino si prolunghi, per una certa durata minima di ore, al pomeriggio (o quello pomeridiano che si prolunghi alla sera, o quello serale che si prolunghi alla notte) e, generalmente per una durata superiore alle 7,12 ore, tendenzialmente per almeno 8 ore.

Allora, la previsione contrattuale della preintesa se da un lato ammette per la prima volta la possibilità di erogare il buono pasto anche in smart working, per altro verso però ne condiziona la fruizione all’orario di lavoro svolto.

Ecco perché per erogare il buono pasto, come visto prima, si prevede che “le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”. In sostanza, sebbene la fascia di contattabilità (nei fatti, ricondotta ad un vero e proprio orario di lavoro) sia da quantificare in 7 ore e 12 minuti, per attribuire al dipendente il buono pasto si realizza una fictio iuris, cioè per convenzione si stabilisce che la sua collocazione in lavoro agile in una giornata “di rientro”, composta quindi da un orario svolto in una fascia temporale e prosecuzione in una successiva fascia temporale, sia comunque pari all’orario complessivo minimo necessario per fruire del buono pasto.

Detto in termini molto più semplici: se il dipendente svolge il lavoro agile in giornate non di rientro, il buono pasto non gli spetta; se, invece, la giornata di lavoro agile ricada in una giornata “di rientro”, allora potrà maturare il buono pasto.

Tutto congiura per travisare platealmente l’istituto del lavoro agile. Ma, senza ulteriormente dilungarsi su questo sia pur delicato tema, il punto dolente è che si scatenerà la caccia, con conseguente alimentazione delle tensioni, al lavoro agile concordato proprio nelle giornate con prolungamento della prestazione “in presenza” al pomeriggio (o sera, o notte).

Per molti dipendenti, vi sarà un chiaro interesse a fruire del lavoro agile nelle giornate con prolungamento, dovuto sia alla circostanza che, dovendo, invece, fare riferimento ad una media di 7 ore e 12 minuti non deve essere contattabile per le 9 ore tendenziali del giorno con rientro, sia alla possibilità di fruire del buono pasto.

Il lavoro agile viene trasformato, così, da strumento di organizzazione, che può anche coniugare l’interesse del lavoratore a conciliare tempi di vita e di lavoro, passa ad essere una potenziale rivendicazione di posizioni di specifica convenienza del lavoratore, suggestionato ovviamente dalla possibilità di non fare il rientro, ma di ottenere comunque il lavoro agile.

E’ chiaro che gli eventuali interessati a sottoscrivere accordi di lavoro agile punteranno diffusamente a svolgere il lavoro agile nelle giornate “lunghe” con buono pasto connesso. Altrettanto chiaramente, il potenziale di conflitti e tensioni diviene molto ampio. E si chiama eterogenesi dei fini.

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