Candidato con malore durante la prova concorsuale? Può ripeterla

      Secondo la recente sentenza del Tar Lazio sentenza n. 10872 del 29 maggio 2024, il candidato che sia stato costretto ad abbandonare le prove orali o fisiche di un concorso a causa di un infortunio o un malore dovuto allo stato ansioso provocato dalla tensione concorsuale ha diritto alla ripetizione delle prove.       In tali circostanze…

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      Secondo la recente sentenza del Tar Lazio sentenza n. 10872 del 29 maggio 2024, il candidato che sia stato costretto ad abbandonare le prove orali o fisiche di un concorso a causa di un infortunio o un malore dovuto allo stato ansioso provocato dalla tensione concorsuale ha diritto alla ripetizione delle prove.

      In tali circostanze a nulla vale che l’esclusione sia stata disposta in base ad una esplicita clausola del bando: il concetto di “forza maggiore” ha valenza generale per tutto l’ordinamento della pubblica amministrazione.

      Una generalizzata e automatica esclusione dei candidati per la mancata conclusione della prova operativa, senza alcuna possibilità di valutazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, delle ragioni che abbiano condotto a tale evento, appare in contrasto, non solo con le previsioni costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32 Cost. ma anche con i principi dell’affidamento e della buona fede a cui la partecipazione al concorso dà luogo.

        Il malore transitorio – che può sempre colpire chiunque – deve essere trattato alla stregua di un fattore sopravvenuto, eccezionale ed imprevedibile, che non consente il regolare completamento della prova fisica e che può condurre alla successiva ripetizione della prova, a condizione che ciò: 

      a) non determini una palese disparità di trattamento tra i candidati sottoposti alla medesima prova; 

     b) non comporti un eccesivo aggravio procedurale, con dispendio sproporzionato di energie organizzative ed economiche a carico dell’Amministrazione: “l’insorgere di una patologia, che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l’impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico” (TAR Umbria. Sez. I, sent. n. 460 del 30.08.2013).

      Nel caso de quo, l’impedimento si è verificato proprio durante la prova, come chiaramente rilevato dall’impugnato provvedimento di esclusione.

È documentato, del pari, che il transeunte “malore” di probabile origine ansiosa è stato effettivo (vedi il certificato di P.S. in atti).

     Va, infine, valorizzata la circostanza che il ricorrente, quando in corso di causa ha finalmente potuto sostenere la prova di capacità operativa, l’ha superata ottimamente. Precisamente, l’8 marzo 2023 ha superato la prova di capacità operativa e, quindi, è risultato idoneo ai successivi accertamenti psico-fisici.

Successivamente è stato nominato dall’Amministrazione “Allievo Vigile del Fuoco” seppur “con riserva” (doc. dep. 29.10.2023).

     Per tutti i motivi che precedono il ricorso deve essere accolto ai fini della definitiva immissione del ricorrente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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