Capacità assunzionali delle unioni e dei consorzi

Le unioni dei comuni ed i consorzi tra enti locali, così come gli enti regionali, sono assoggettate al vincolo del cd turnover per la determinazione delle proprie capacità assunzionali, mentre i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni determinano i tetti per le proprie assunzioni sulla base della cd sostenibilità finanziaria, cioè del…

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Le unioni dei comuni ed i consorzi tra enti locali, così come gli enti regionali, sono assoggettate al vincolo del cd turnover per la determinazione delle proprie capacità assunzionali, mentre i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni determinano i tetti per le proprie assunzioni sulla base della cd sostenibilità finanziaria, cioè del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

La diversità di regole non impedisce ai comuni di cedere proprie capacità assunzionali alle unioni di cui fanno parte, fermo restando che queste risorse vanno inserite nel tetto di spesa del personale dei municipi.

Mentre questa cessione non è consentita a vantaggio dei consorzi, che comunque possono fissare all’atto della istituzione un proprio tetto di spesa del personale che consenta di erogare i servizi essenziali.

Per le unioni dei comuni, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 208/2015, il cd turnover deve essere calcolato non sul numero dei cessati, ma sui risparmi di spesa che si determinano.

I CONSORZI

I comuni non possono cedere le proprie capacità assunzionali ai consorzi che, comunque, nella fase di prima istituzione, possono fissare un tetto di spesa del personale che consenta loro di erogare i servizi essenziali. Lo chiarisce la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 136/2025, con riferimento in modo particolare alle assunzioni di assistenti sociali per garantire i livelli minimi delle prestazioni.

Ci viene ricordato che “le assunzioni stabili di assistenti sociali necessarie a rispettare i LEPS sono considerate etero-finanziate e fuori dai limiti ordinari: i comuni (o il consorzio ATS) possono effettuarle senza erodere la propria capacità assunzionale, purché vi sia la copertura con le risorse dedicate. Resta ovviamente fermo l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio complessivo dell’ente (art. 1, co. 735, lett. b, l. n. 234/2021)”. Inoltre, “a norma dell’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato possono essere escluse dal tetto di spesa del personale solo se interamente finanziate da fondi vincolati, ovvero fondi trasferiti da Stato o Regione per specifici servizi (in questo caso i LEPS)”.  Ci viene inoltre detto che “il consorzio dovrà dimostrare che le risorse per il personale inquadrato come assistente sociale provengano interamente da trasferimenti vincolati (statali o regionali), dedicati all’attuazione dei LEPS, oppure, naturalmente, da trasferimenti dei comuni aderenti finalizzati specificamente a finanziare il personale da assumere per i LEPS”.. i comuni partecipanti non possono cedere quote della propria capacità assunzionale a favore del consorzio, neppure per queste assunzioni. Infatti, la sola norma che consente la cessione di capacità assunzionale (art. 32, co. 5, ultimo periodo, del Tuel) riguarda esclusivamente le Unioni di comuni. La giurisprudenza contabile, tra l’altro, è intervenuta a chiarire che tale deroga è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente ad altre forme associative .. il consorzio può procedere a tali assunzioni anche se i comuni soci non gli cedono capacità assunzionale, purché all’interno del tetto ordinario di spesa ..  anche senza disporre di proprie capacità assunzionali pregresse o cedute dai comuni, in quanto non consuma la capacità assunzionale ordinaria dei comuni aderenti, né vìola i vincoli di spesa di personale (fatti salvi l’equilibrio di bilancio e il rispetto del piano triennale dei fabbisogni)”.

Per le assunzioni di personale amministrativo, “nulla vieta che il consorzio assuma direttamente nuovo personale amministrativo, soprattutto se i comuni non dispongono di figure da trasferire o se occorrono professionalità aggiuntive… per assumere personale amministrativo a tempo indeterminato, il consorzio deve avere adeguata capacità assunzionale propria. In assenza di entrate aggiuntive esterne, il budget per il personale amministrativo deriverà, principalmente, dai contributi versati dai comuni consorziati (o eventuali contributi regionali di avvio, ove previsti)…si deve ritenere che, in fase di prima istituzione di un ente consortile, si possa procedere all’assunzione di personale amministrativo minimo e indispensabile, a condizione che non sia possibile acquisire le stesse professionalità mediante conferimento da parte dei comuni, che siano rispettati i limiti di spesa del personale e che siano adottate misure organizzative atte a contenere la spesa.. si dovrà, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte al servizio, in relazione alle proprie esigenze”.

LE UNIONI

Le capacità assunzionali che i comuni cedono alle unioni di cui fanno parte vanno per questi enti in deroga ai tetti di spesa del personale, mentre per i comuni vanno nella spesa di personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 ed in deroga al tetto di spesa di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006.

Sono questi i principi dettati dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 143/2025, che riprende quanto previsto dalle deliberazioni della stessa sezione n. 5/2022 e della sezione della Toscana n. 158/2023.

Ci viene detto che le unioni di Comuni hanno a propria disposizione i seguenti due strumenti per procedere alle assunzioni di personale: “assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015; avvalersi – seppur assumendo direttamente – di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni virtuosi, concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso – in cui il beneficio (o, per così dire, il bonus assunzionale) transita dal Comune all’Unione – verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019)”.

Leggiamo inoltre che sulla base di una diversa lettura sarebbe illogica: “la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover comprimere la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell’aderente comune virtuoso”.

Ci viene detto “che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale”.

Ed infine che in questo caso “il Comune, in virtù dell’art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.

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