Il TAR Basilicata chiarisce che è onere dell’impresa dimostrare data ed ora di formazione della cauzione provvisoria: in particolare, nel caso de quo, l’impresa veniva esclusa per omessa “marcatura temporale” della polizza, alla cui produzione l’impresa era stata ammessa in attuazione del c.d. “soccorso istruttorio”. Tuttavia, a fronte della previsione del disciplinare di gara, non era stata ritenuta sufficiente la sola firma digitale, senza recare le deduzioni ulteriori elementi indentificativi della data e dell’ora di formazione del documento informatico.
