Il differenziale tra i dipendenti inquadrati giuridicamente in B1 e B3 e quelli inquadrati in D1 e D3 alla data dello 1 aprile 2023 deve essere inserito nella parte stabile del fondo e deve essere calcolato tenendo conto del personale in part time. L’aumento della parte stabile del fondo di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2018 deve essere applicato invece senza alcuna riduzione per il personale in part time. Non entrano nel calcolo dell’orario di lavoro i tempi di viaggio per la partecipazione alle attività di formazione. I dipendenti possono essere adibiti allo svolgimento di attività in reperibilità durante le fasce di inoperabilità. Anche i dipendenti esonerati dal periodo di prova hanno diritto alla conservazione del posto nel caso in cui hanno superato il concorso presso un’altra pubblica amministrazione. La durata dei permessi brevi o cd a recupero è fissata nella metà dell’orario teorico giornaliero.
Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti dalle amministrazioni sull’applicazione dei CCNL del personale degli enti locali.
L’AUMENTO DEL FONDO PER I DIFFERENZIALI B1/B3 E D1/D3
L’aumento della parte stabile del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa pari alla differenza tra le posizioni di inquadramento giuridico B1 e B3, nonché tra le posizioni D1 e D3 deve essere calcolato sul personale in servizio alla data dello 1 aprile 2023 (data di entrata in vigore di questa parte del CCNL) e deve essere ridotto per i dipendenti in part time, in proporzione all’effettivo impegno lavorativo.
Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran 34443, che illustrano le regole da applicare per l’applicazione dell’articolo 79, comma 1 bis, del CCNL 16.11.2022. In tal modo, se ne garantisce la “neutralità finanziaria”.
Infine, tale incremento si mantiene inalterato nel corso degli anni, quindi anche a fronte delle cessazioni di tale personale.
L’AUMENTO DEL FONDO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA FINE DEL 2018
L’incremento della parte stabile del fondo di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018 deve essere applicato senza riduzioni per il personale in part time. E’ quanto ribadisce il parere Aran 34441, che riprende le analoghe indicazioni dettate per l’applicazione dell’incremento di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12. 2015 disposto dall’articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018.
Alla base di tale conclusione vi è il dettato contrattuale parla espressamente del “personale destinatario del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018”.
I TEMPI DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
I tempi di viaggio necessari per la partecipazione ad iniziative di formazione non possono essere inclusi nell’orario di lavoro ordinario. E’ quanto ci dice il parere Aran 34253.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 55 del CCNL 16.11.2022 il tempo di partecipazione alle iniziative di formazione è da considerare compreso in quello di lavoro ordinario, per cui applica l’articolo 57 dello stesso contratto per la disciplina delle trasferte.
Aggiunge il parere che “il c.d. tempo viaggio non va ordinariamente considerato come tempo di lavoro”. Fanno eccezione le figure individuate dal comma 3 del citato articolo 57 e dalla eventuale disciplina attuativa dell’ente.
LA REPERIBILITA’ ED IL LAVORO AGILE
La reperibilità è compatibile con il lavoro agile solo se è resa durante la “inoperabilità” e se il dipendente può recarsi nel luogo in cui svolgere la propria eventuale prestazione entro l’arco temporale che l’ente fissa al riguardo.
Lo dice il parere Aran 34951. Leggiamo in premessa che il lavoro agile “è orientato al raggiungimento degli obiettivi e alla responsabilizzazione del lavoratore, contraddistinguendosi anche per l’assenza del rispetto di precisi vincoli di orario di lavoro da parte dello stesso. In altri termini, il lavoratore, pur essendo tenuto al rispetto delle fasce di contattabilità indicate nell’accordo individuale – la cui finalità è quella di renderlo contattabile e disponibile per l’amministrazione -, gestisce in autonomia il tempo di esecuzione della prestazione lavorativa cui è tenuto”. Durante tale periodo il dipendente può usufruire dei permessi.
Il lavoro agile preclude “la possibilità del ricorso al lavoro in turno, al lavoro straordinario, alle trasferte, al lavoro disagiato o a quello svolto in condizioni di rischio”; aggiunge il parere che deve essere considerato “compreso l’istituto della reperibilità, consistente nell’assunzione dell’obbligo da parte del lavoratore di rendersi disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro”.
Da qui le due conclusioni che consentono di conciliare la reperibilità con il lavoro agile: “il ricorso all’istituto della reperibilità trova possibilità di applicazione esclusivamente durante la fascia di inoperabilità (l’arco temporale in cui il lavoratore non è tenuto a svolgere prestazioni lavorative e che comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo previsto all’art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, incluso il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo)”; “a condizione che il lavoratore possa garantire l’espletamento della prestazione lavorativa poiché .., in caso di chiamata, il lavoratore in reperibilità è tenuto a raggiungere il luogo di lavoro (la prestazione dovrà rendersi in presenza) entro determinati limiti temporali”.
LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA
I dipendenti che sono stati esonerati dal periodo di prova hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tale periodo nel caso in cui superano un concorso presso un’altra pubblica amministrazione. E’ questa la indicazione dettata dal parere Aran 34197.
Ci viene detto che non si applica in questa fattispecie la previsione dettata dal comma 11 dell’articolo 25 del CCNL 16.11.2022, che si limita ad escludere il diritto alla conservazione del posto in capo a coloro che non hanno ancora superato il periodo di prova presso la propria amministrazione.
Nel caso dell’esonero da periodo di prova, con il consenso del dipendente per averlo superato nella stessa area e profilo presso un altro ente, la tutela nel caso di superamento di concorso alle dipendenze di un’altra pubblica amministrazione opera comunque: “non c’è alcuna correlazione tra la tutela della conservazione del posto ivi prevista e l’esonero che è stato riconosciuto in fase di reclutamento”.
LA DURATA MASSIMA DEI PERMESSI BREVI
La durata massima dei permessi brevi o a recupero è fissata nella metà dell’impegno orario teorico giornaliero stabilito per il personale dipendente. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere Aran 13 maggio 2025 di risposta alla richiesta n. 45193 del 07.04.2025.
Ci viene ricordato che, nella stessa giornata, a tali permessi possono sommarsi quelli per visite mediche e terapie di cui all’articolo 44 del CCNL 16 novembre 2022, nonché -anche se non espressamente richiamati nel parere- quelli per particolari motivi personali e familiari di cui all’articolo 41 del CCNL dello stesso contratto nazionale.
