Ccnl: effetti indesiderati della sottoscrizione a fine anno

L’articolo “Contratto, per il fondo decentrato aumenti rinviati all’anno prossimo” di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, pubblicato da NT+ del 21.11.2022 tratta degli effetti un po’ perversi del Ccnl 16.11.2022. Accade che gli incrementi dei valori tabellari si riverberano, ovviamente, sulle posizioni economiche acquisite e su una serie di indennità (come quella di turno) e…

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L’articolo “Contratto, per il fondo decentrato aumenti rinviati all’anno prossimo” di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, pubblicato da NT+ del 21.11.2022 tratta degli effetti un po’ perversi del Ccnl 16.11.2022.

Accade che gli incrementi dei valori tabellari si riverberano, ovviamente, sulle posizioni economiche acquisite e su una serie di indennità (come quella di turno) e maggiorazioni (come straordinari e lavori notturni/festivi), determinati in misura percentuale appunto sul tabellare.

Nel mese di dicembre 2022, dunque, i datori dovranno non solo pagare gli arretrati1 dei valori tabellari, ma anche gli arretrati proprio delle indennità e maggiorazioni finanziate dai fondi della contrattazione decentrata.

Il fatto è che i fondi della contrattazione decentrata costituiti nel 2022 dagli enti che correttamente hanno proceduto ad inizio anno (ed altrettanto correttamente, hanno sottoscritto l’eventuale accordo annuale sulla distribuzione delle risorse a inizio anno), non hanno potuto considerare queste nuove spese, che per altro ne erodono i valori.

Il rischio è che i fondi possano risultare a questo punto insufficienti a compensare integralmente le voci previste.

L’articolo 79, comma 5, del Ccnl 16.11.2022,  stabilisce che:

  1. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) (l’aumento di 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 32 (l’incremento delle risorse variabili dello 0,22% del monte salari 2018) di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.
  2. in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

La seconda alternativa permetterebbe di applicare anche al fondo 2022 gli arretrati dell’incremento di euro 84,5 e l’aumento della parte variabile del fondo, così ampliandolo e potenziandone la capienza.

Tuttavia, l’ultima frase che abbiamo sottolineato evidenzia come la seconda alternativa sia riferibile al solo caso di enti che alla data della sottoscrizione del Ccnl 16.11.2022 non abbiano ancora definito la contrattazione decentrata.

Alcune considerazioni in merito non possono essere taciute:

  1. il Ccnl, in maniera davvero bizzarra, consente agli enti considerati da sempre, da Aran per prima e, soprattutto, dalla Corte dei conti, non virtuosi perchè sottoscrivono i decentrati a fine anno, di utilizzare risorse maggiori per l’anno 2022;
  2. le parti contraenti avrebbero dovuto usare maggiore accortezza: una previsione come questa può avere senso se il Ccnl si sottoscrivesse a inizio anno; ma consentire solo agli enti ancora privi di decentrato di ampliare le risorse, con un Ccnl che giunge a fine anno, il 16.11.2022, appare davvero un controsenso;
  3. forse, invece di andare alla ricerca di fanfare e squilli di tromba per aver sottoscritto il Ccnl “entro l’anno”, come si trattasse di chissà quale risultato, considerando che detto Ccnl interviene comunque un anno dopo la sua scadenza, sarebbe stato più saggio a questo punto rinviare la firma a dicembre, in modo che il tutto divenisse obbligatorio a gennaio 2023.

Sta di fatto che un Ccnl non può essere letto nel senso di consentire solo agli enti non virtuosi la possibilità di incrementare per il 2022 le risorse del fondo in modo da renderlo più capiente.

Agli enti che abbiano già sottoscritto il decentrato nulla vieta di rideterminare il fondo del 2022 tenendo conto della seconda alternativa prevista dall’articolo 79, comma 5, e, conseguentemente, riavviare una nuova contrattazione decentrata, che avrebbe per altro valore solo ricognitivo, visto che in ogni caso la destinazione delle maggiori somme possibili è prefissata dal Ccnl. In tal modo, per volontà degli enti, il Ccdi 2022 non sarebbe comunque ancora definito, in quanto oggetto di una, sempre possibile, sua revisione.

Fare, comunque, un punto sulla capienza del fondo pare opportuno per capire se magari non occorra avvalersi dell’opportunità della seconda alternativa prevista dall’articolo 70, comma 5, del Ccnl, grazie a risparmi sull’impiego del fondo dovuti a minori impieghi, cessazioni, aspettative, concessioni di tempi parziali, ed altre assenze dalle quali derivino risparmi tali da garantire comunque che il fondo finanzi le nuove spese contrattuali.


1 Qui non dovrebbero esservi problemi, visto che gli enti avrebbero dovuto accantonare le risorse necessarie (è d’obbligo usare il condizionale: è noto, purtroppo, che invece parecchi enti non adempiano all’obbligo di accantonare le risorse…).

2In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”.

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