Ccnl Funzioni Locali, atto di indirizzo: molte ombre e perplessità

La bozza di atto di indirizzo per l’avvio del rinnovo del Ccnl comparto Funzioni Locali contiene molti elementi discutibili, con poche indicazioni utili. Emergono, in particolare, due scelte particolarmente critiche, il cui effetto è radicare ulteriormente discipline ben poco convincenti dell’attuale Ccnl. L’elemento maggiormente discutibile riguarda l’idea di prorogare di un altro anno le progressioni…

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La bozza di atto di indirizzo per l’avvio del rinnovo del Ccnl comparto Funzioni Locali contiene molti elementi discutibili, con poche indicazioni utili.

Emergono, in particolare, due scelte particolarmente critiche, il cui effetto è radicare ulteriormente discipline ben poco convincenti dell’attuale Ccnl.

L’elemento maggiormente discutibile riguarda l’idea di prorogare di un altro anno le progressioni verticali “in deroga” previste dall’articolo 13, comma 6, del Ccnl 16.11.2022, norma da considerare certamente illecita, perchè tratta della materia del reclutamento, vietata alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001.

I comitati di settore, invece di correggere la grave illiceità dell’assetto contrattuale, o quanto meno glissare, rilanciano. E per il personale educativo e scolastico l’indirizzo fornito consiste nel prorogare la facoltà di effettuare le progressioni in deroga in favore del personale educativo, docente ed insegnante, spostando al 31/12/2026 il termine entro il quale avvalersi di questa facoltà. Che, per esempio, a Roma ha portato già a circa 1600 progressioni verticali, del tutto sottratte al principio del 50% rispetto ai concorsi pubblici.

Non solo la conferma fino al 2026 di una facoltà che esercitata senza tenere conto dei limiti indicati dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 conferma illegittimità e violazioni anche della Costituzione, ma l’atto di indirizzo brilla per evidente incoerenza.

Infatti, contiene una sezione dedicata al “rilancio” dell’attrattività degli enti del comparto, come rimedio alla “scarsa partecipazione ai concorsi banditi agli enti locali” e ai “significativi flussi di mobilità in uscita verso altri enti o comparti”. Sottrarre, tuttavia, ai concorsi pubblici migliaia di posizioni lavorative non favorisce di certo l’attrattività del comparto, nè consente l’incremento numerico dei dipendenti e tanto meno il ringiovanimento complessivo dei ranghi.

A rincarare la dose, l’indirizzo prevede la possibilità di inquadrare in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori, il personale educativo privo del titolo di studio richiesto per l’inquadramento nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni: c’è tutta l’area della creazione di una progressione verticale virtuale, che per altro sarebbe comunque più rispondente alle previsioni dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.

Altra scelta molto criticabile: l’atto di indirizzo non intende tornare indietro sulla decisione di non costituire nel comparto l’area effettivamente rivolta alle Elevate Qualifiche.

Come noto, il Ccnl 16.11.20220 ha semplicemente modificato sul piano nominale la Categoria D e gli incarichi di Posizione Organizzativa in Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni, disciplinando gli incarichi di Elevata Qualificazione sostanzialmente come le Posizioni Organizzative.

Si poteva confidare in una scelta diversa e nella creazione di un’area di “pre dirigenza” anche negli enti locali, come per lo Stato, ma niente di tutto ciò. L’indicazione è confermare il sistema di classificazione nel suo complesso, con particolare riferimento a conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione, che restano dunque incarichi attribuibili ai dipendenti dell’Area dei Funzionari (salvo le eccezioni previste dall’articolo 19 del Ccnl 16.11.2022), con la novità di un chiarimento: gli incaricati di EQ saranno indicati come titolari della competenza a coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari.

Tra le luci dell’indirizzo, quella di porre maggiore enfasi alla performance organizzativa rispetto a quella individuale. I sistemi di valutazione si disperdono in mille rivoli, troppo attenti al risultato del singolo, per altro molto di frequente misurato con indicatori del tutto estranei alla valutazione dei benefici che l’azione amministrativa assicura ai cittadini, ma troppo basati sul comportamento. Si notano spessissimo criteri piuttosto poco pertinenti con la “performance” come “flessibilità”, “capacità di presentare proposte innovative” o “orientamento all’utenza”. Lo scopo del sistema incentivante è assicurare servizi funzionali: bene che si punti soprattutto sulla funzionalità dell’organizzazione e semmai sull’apporto concreto del singolo al risultato complessivo.

In quanto agli straordinari, l’atto di indirizzo, dopo decenni, contiene la presa di coscienza che il fondo si è depauperato moltissimo nel tempo, proprio quando sarebbe più utile incrementarlo, visto il costante deflusso di dipendenti. Si pensa, quindi, all’incremento del fondo per il lavoro straordinario, pur mantenendo formi i limiti individuali massimi a tutela dei lavoratori e rispettando il tetto complessivo della spesa di personale.

Altra indicazione, che in effetti si aspettava da sempre, è quella di dare mandato ai Ccnl di incrementare il fondo degli straordinari di una percentuale pari alla somma dei valori percentuali degli incrementi contrattuali a regime e futuri, con decorrenza dal triennio economico 2016/2018, al netto degli oneri riflessi. Infatti, negli anni l’incremento del costo orario, non accompagnato dall’adeguamento del fondo, ha comportato un’erosione costante delle ore materialmente disponibili.

A proposito di tetti di spesa, l’atto propone di richiamare la facoltà prevista per i comuni privi di dirigenza di incrementare le risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione, in applicazione dell’articolo 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018, convertito in legge 12/2019.

Peccato che si tratti di una norma inapplicabile, perchè irrimediabilmente superata dall’articolo 33 del d.l. 34/2019. Il meccanismo del d.l. 135/2018, infatti, consentiva di finanziare l’incremento delle retribuzioni di posizione e risultato delle ex PO, oggi EQ, “a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”. Ma, le risorse destinabili alle assunzioni cui si riferisce la norma erano quelle – fisse ed immutabili – del turn over. Col nuovo sistema delle facoltà assunzionali connesse al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, la norma è di impossibile applicazione, perchè le risorse legate alle assunzioni hanno un vincolo di destinazione, che andrebbe modificato con legge, non potendo incidere su ciò il contratto.

Merita un richiamo anche il dichiarato intento di semplificare le procedure di progressione orizzontale: una necessità, visto l’immenso contenzioso connesso. Meglio ancora sarebbe eliminare per sempre le progressioni orizzontali e dimenticare tale esperienza negativissima, per tornare alla vecchia anzianità di servizio, mai abbandonata dal privato.

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