Cessione di immobili in cambio di opere vietata se il valore supera i costi dei lavori

Con parere n. 57 del 3 febbraio 2026, Anac ha chiarito che la cessione di un immobile pubblico come corrispettivo di opere in partenariato è ammessa solo se, valutato a mercato, il bene copre in tutto o in parte i costi dei lavori senza eccederli, ai sensi dell’art. 202 del Codice. Nel caso esaminato, l’operazione…

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Con parere n. 57 del 3 febbraio 2026, Anac ha chiarito che la cessione di un immobile pubblico come corrispettivo di opere in partenariato è ammessa solo se, valutato a mercato, il bene copre in tutto o in parte i costi dei lavori senza eccederli, ai sensi dell’art. 202 del Codice. Nel caso esaminato, l’operazione prevedeva opere pubbliche e una quota di utili da vendite immobiliari per compensare l’eccedenza di valore, ma è stata ritenuta non coerente perché il rischio di recupero ricadrebbe di fatto sulla parte pubblica e mancherebbero le condizioni richieste dall’articolo 202. L’amministrazione è quindi chiamata a rivalutare l’impostazione dell’operazione alla luce delle criticità evidenziate.

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