La stretta agli idonei estende le sue conseguenze anche sulle graduatorie. Preliminarmente, occorre ribadire un concetto: la modifica all’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 non limita gli idonei al 20% dei posti banditi, ma al 20% degli idonei piazzati in graduatoria dopo i posti che danno diritto all’assunzione.
Vi sono ancora alcuni commentatori e operatori persuasi che il 20% si calcoli sui posti messi a bando. E’ l’effetto ottico/mnemonico di chi resta abbarbicato ad un ricordo o ad una visione. Questo criterio del 20% rispetto ai posti banditi è stato, in effetti, presente nell’ordinamento, per fortuna in forma facoltativa e per un periodo di breve durata, introdotto dal d.lgs 75/2017, in attuazione di un criterio della legge delega 124/20915.
Ma tra la norma del 2017 e l’attuale le differenze testuali e sostanziali sono abissali:
| Norma introdotta dal d.lgs 75/2017 non più vigente | Nuovo ultimo periodo dell’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 |
| facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 | Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. … |
Dipanato definitivamente il dubbio ed eliminato l’errore di considerare che il 20% si calcoli sui posti messi a concorso, andiamo alla ricaduta del “tetto” sulle graduatorie.
Qualcuno si pone la domanda seguente: se sia possibile per gli enti, in base a regolamenti sull’ordinamento dell’ufficio e dei servizi, o anche alle convenzioni che stipulano tra essi ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, stabilire la possibilità di scorrere la graduatoria per intero, aggirando così la limitazione del 20% imposta dalla legge.
La risposta è senza dubbio negativa. Se si va a rileggere il testo riportato nella colonna di destra della tabella posta sopra, la disposizione introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023, è molto precisa: non si limita a stabilire che sia possibile scorrere il 20% dei candidati piazzati in graduatoria subito dopo l’ultimo dei posti che danno diritto all’assunzione, ma afferma in modo tranciante che i candidati rientranti in questo 20% “sono considerati idonei“.
Il significato della norma, allora, è chiaro. Solo i candidati collocati nella graduatoria entro il 20% del totale di coloro che hanno superato le prove più prossimo all’ultimo dei vincitori sono realmente idonei. Gli altri non lo sono.
Per chiarire: si pensi ad un concorso a 2 posti, con 12 candidati che abbiano superato con valutazioni positive tutte le prove. La graduatoria è ripartita in 3 distinte posizioni:
| Vincitori | 1° e 2° classificato |
| Candidati considerati idonei = 20% dei 10 non vincitori che hanno superato le prove | 3°e 4° classificato |
| Candidati che hanno superato le prove ma non idonei | Dal 5° al 12° classificato |
Come noto, l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 si aggancia all’articolo 9 della legge 3/2003, dettando una disposizione di attuazione transitoria (transitorietà che dura da 20 anni…). L’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003 dispone: “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione“.
La combinazione tra le varie norme citate non permette che una sola conclusione: le convenzioni tra enti possono consentire di utilizzare esclusivamente gli idonei. E sono idonei esclusivamente i candidati collocati nelle graduatorie nel primo 20% dei posti successivi a quelli che danno diritto all’assunzione: gli altri candidati, semplicemente non sono idonei.
Quindi, sia l’ente titolare della graduatoria, sia gli enti convenzionati, nell’esempio citato non potranno che scorrere la graduatoria chiamando in servizio solo il 3° e il 4°, giammai gli altri candidati, in quanto non idonei.
I regolamenti, come anche le convenzioni, non hanno il potere di dettare legittimamente una disciplina diversa: è da ricordare che le disposizioni del d.lgs 165/2001, per effetto del proprio articolo 2, comma 2, hanno valore imperativo e che ai sensi dell’articolo e per altro la disciplina dell’accesso agli impieghi è soggetta a riserva di legge ai sensi dell’articolo 97, comma 4, della Costituzione. La legge, nel caso di specie, è imperativa e non ha lasciato alcuno spazio a fonti ad essa subordinate di disporre in senso diverso.
Pertanto, la stretta agli idonei finisce evidentemente per limitare in modo significativo la possibilità delle PA di avvalersi delle convenzioni per lo scorrimento degli idonei, che a regime risulteranno in numero molto ridotto.
