Ci voleva un parere della Funzione Pubblica per scoprire che l’aspettativa per attività in favore di privati non può eccedere i 10 anni?

Non ci voleva un parere della Funzione Pubblica per constatare che 5+5=10 e che, dunque, l’aspettativa regolata dall’articolo 23-bis, comma 4, del d.lgs 165/2001 possa durare al massimo 10 anni. La norma riguarda l’aspettativa per lo svolgimento di attività presso datori diversi dalla PA e dispone: “Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi…

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Non ci voleva un parere della Funzione Pubblica per constatare che 5+5=10 e che, dunque, l’aspettativa regolata dall’articolo 23-bis, comma 4, del d.lgs 165/2001 possa durare al massimo 10 anni. La norma riguarda l’aspettativa per lo svolgimento di attività presso datori diversi dalla PA e dispone: “Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza”.

E’ vero che spessissimo le leggi non sono troppo chiare e si prestano a difficoltà attuative ed interpretative di non poco conto.

Altrettanto vero è che l’opacità o la poca chiarezza stanno negli occhi di legge le norme, laddove l’intento non consiste nell’attuarle, ma nell’aggirarle.

La disposizione normativa citata pare di una limpidezza inequivocabile. Solo chi speri in un avallo all’intento di violarla può formulare un quesito in merito alla durata complessiva di tale aspettativa.Palazzo Vidoni, col parere 23/12/2022 prot. 45176 – 01/06/2022 resta molto accorto e si fonda sull’unica interpretazione sensata, quella letterale, visto che essa è esaustiva e non si presta a nessun equivoco.

Perchè un limite massimo a simile aspettativa? Il motivo è semplice: il dipendente pubblico sottoscrive col datore pubblico un contratto, col quale si obbliga a rendere le prestazioni lavorative ivi dedotte.

L’ente, a sua volta, assume il dipendente in attuazione di programmazione di fabbisogni e per soddisfare esigenze lavorative che si presume siano a loro volta programmate e note.

E’ evidente che la semplice applicazione dei principi di buona fede e correttezza, ai quali aggiungere anche l’esclusività del rapporto, impongono al dipendente pubblico in linea di principio di rendere la propria attività lavorativa al datore che lo ha assunto.

Qualsiasi vicenda che sospenda le obbligazioni, come appunto l’aspettativa, non può che avere una durata limitata nel tempo e, per altro 10 anni non sembrano affatto pochi. L’alternativa per il lavoratore che abbia trovato nel privato opportunità reputate migliori e intenda ivi lavorare anche più del periodo massimo consentito di aspettativa è risolvere definitivamente il rapporto di lavoro pubblico.

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