Il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza 10/09/2025, n. 16150 nella sostanza legittima l’aggiramento della regola secondo la quale va indicato nella normativa di gara il Ccnl di riferimento, per attivare le tutele della manodopera.
Infatti, se non si specifica quale particolare contratto vada applicato, ma si richiama solo quello di settore, risulta sostanzialmente impossibile ogni verifica e confronto sugli elementi propri (che sono tanti) in base ai quali stabilire l’equivalenza giuridica ed economica delle tutele contrattuali.
Di sicuro, riferirsi a tutti i contratti del “settore” fa fare molta meno fatica ad elaborare i documenti di gara, risparmiando tutte le complesse valutazioni di fatto fonte di continui incarichi di supporto al Rup da attribuire ad esperti giuslavoristici, sia allo scopo di formulare le regole di gara, sia per verificare i requisiti di equivalenza.
Tuttavia, si tratta di un aggiramento, elegante, alle disposizioni normative, chiaramente rivolte a far compiere alle stazioni appaltanti una scelta precisa, decidendo esattamente quale specifico Ccnl adottare, senza fermarsi al livello del “settore”.
La giurisprudenza secondo la quale va bene un generico riferimento ai contratti collettivi settoriali rivela il disagio e le difficoltà esistenti ad applicare le disposizioni del d.lgs 36/2023 circa la determinazione del costo del lavoro, confermate dalle indicazioni dell’Anac in merito alla complessissima istruttoria finalizzata ad indicare i criteri da seguire, confermate nella sostanza dal “correttivo”.
Indicare un contratto di settore, specificando che esso va bene perchè le parti sociali si impegnano a darne puntuale applicazione nell’ambito di alcune categorie proprie dei lavori, significa rimettere alla contrattazione privata la valutazione sulla congruità delle clausole rispetto alla tutela del costo del lavoro.
Il che, per altro, in un sistema mancanza di una disciplina di salario minimo e di tutele legali minime, va anche bene: non può che essere l’accordo negoziale tra le parti la fonte della disciplina delle tutele.
Ma, allora, la pretesa di individuare poi criteri di equivalenza tra tutele, in assenza di vincoli normativi, è chiaramente velleitaria e comporta le conseguenze o dell’appesantimento estremo degli adempimenti, oppure della ricerca di sistemi per aggirare tali appesantimenti, che può sfociare in discutibili legittimazioni, come quella in esame.
