Come possono le attività non autorizzate totalmente incompatibili ricevere sanzioni inferiori di quelle relativamente incompatibili?

Inutile girarci intorno. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti nell’affermare che il danno erariale consegua solo nel caso di svolgimento di attività relativamente incompatibili, ma non per le attività totalmente incompatibili appartiene a quel genere – purtroppo in costante espansione – di topiche incredibili della giurisprudenza sul lavoro pubblico. E’ disarmante constatare come ogni…

Data

Inutile girarci intorno. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti nell’affermare che il danno erariale consegua solo nel caso di svolgimento di attività relativamente incompatibili, ma non per le attività totalmente incompatibili appartiene a quel genere – purtroppo in costante espansione – di topiche incredibili della giurisprudenza sul lavoro pubblico.

E’ disarmante constatare come ogni giurisdizione, sia civile, sia amministrativa, sia contabile, sempre più spesso si avventura in interpretazioni di pura fantasia, spesso in contrasto clamoroso con la logica, prima ancora che sulle (talvolta chiare) disposizioni normative.

Ha, dunque, puramente, semplicemente ed incontrovertibilmente ragione la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana quando, nella sentenza 14 agosto 2025, n. 99, afferma che l’idea che l’articolo 53 del d.lgs 165/2001 sia da applicare al solo caso di incompatibilità relativa degli incarichi “ha l’effetto di applicare una disciplina più severa alla fattispecie di incompatibilità meno grave, mandando esente da questo tipo di responsabilità la fattispecie di incompatibilità più grave”.

E’ semplicemente inaccettabile leggere una disposizione in modo da applicarla infliggendo ad una fattispecie di violazione meno allarmante e grave una sanzione di gran lunga maggiore di quella residua per una violazione di maggiore entità.

Dunque, correttamente la Sezione Toscana afferma che “la violazione del sinallagma contrattuale non possa non ricorrere in tutti i casi di esercizio di attività non autorizzata, sia essa assolutamente che relativamente incompatibile”, sicchè la responsabilità erariale conseguente è da considerare identica: “in entrambi i casi, ai fini del vaglio di responsabilità erariale, si debba procedere all’esame del danno conseguente per i due diversi profili, di violazione del sinallagma contrattuale e di mancato riversamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi rivenienti dall’attività non autorizzata”.

Nè sembra che occorresse un genio del diritto e della giurisprudenza per avvedersi di ciò e per privare di ogni fondamento l’ipotesi contraria.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te