Autoliquidare gli incentivi per le funzioni tecniche è danno erariale e vìola il divieto di conflitto di interessi

Per molti, forse, il d.lgs 36/2023 non è sufficientemente chiaro quando all’articolo 45, comma 4, dispone che “L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario…

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Per molti, forse, il d.lgs 36/2023 non è sufficientemente chiaro quando all’articolo 45, comma 4, dispone che “L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2“.

Tuttavia, l’eventualità che l’erogazione degli incentivi sia disposta da “altro dirigente” è esattamente prevista per porre rimedio al conflitto di interessi nel caso in cui il soggetto che li liquidi coincida con uno tra i beneficiari.

E’ immanente sempre il problema dell’interpretazione delle norme che molti operatori, specie i tecnici, ritengono sia da limitare al solo isolato alinea dello specifico comma della norma.

L’interpretazione delle norme e la loro applicazione, tuttavia, è funzione ben più complessa e tra i suoi canoni richiede anche il coordinamento delle varie disposizioni presenti nell’ordinamento, che vanno applicate sempre anche se non esplicitamente richiamate.

In ogni caso, ciascun dipendente pubblico dovrebbe avere bene a mente quanto prevede il codice etico contenuto nel dPR 62/2013, che all’articolo 7, comma 1, più esplicito non potrebbe essere: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri…“.

L’autoliquidazione di incentivi, premi e qualsiasi altro emolumento connesso ad una valutazione delle proprie prestazioni è un caso paradigmatico di conflitto di interessi, dal quale deve derivare l’astensione del dipendente e l’attivazione di misure che assegnino la specifica competenza ad adottare la decisione ad altro soggetto.

Ma, non bastasse, anche l’articolo 6-bis, della legge 241/1990 è altrettanto imperativo: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale“.

E dovrebbe essere cognizione comune quanto prevede il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascun ente, nel quale il capitolo del conflitto di interessi connesso all’adozione di atti di autoliquidazione di emolumenti non può mancare.

Infine, altrettanto noto deve essere che la giurisprudenza della Corte dei conti, confermata dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania, sentenza 22.4.2026, n. 103/2026, considera unanimemente l’autoliquidazione come danno erariale, specie se, poi, come nel caso esaminato da essa, non siano individuati con precisione – nonostante l’imposizione dell’articolo 45 del codice dei contratti – i collegamenti tra premi ed attività svolte e comunque gli incentivi vadano oltre i limiti massimi retributivi annui prefissati per regolamento.

La vicenda conferma per l’ennesima volta la necessità di controlli preventivi di legittimità (e anche merito). Violazioni amministrative e giuscontabili così plateali vanno prevenute: l’accertamento del danno erariale, se si ammette il rito abbreviato che fa scattare anche riduzioni significative del risarcimento, non permette praticamente mai recupero pieno del vulnus arrecato all’ordinamento ed alle risorse pubbliche. Nè risultano note poi le conseguenze disciplinari che andrebbero tratte da violazioni talmente plateali.

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