I vizi che attengono alla regolare composizione della commissione di gara devono essere accuratamente dimostrati dall’operatore economico ricorrente e, quando presenti, inficiano le valutazioni effettuate.
Lo ha chiarito l’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 316/2025.
La questione analizzata
La questione sottoposta all’attenzione dell’ANAC ha avuto riguardo l’affidamento di un accodo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori.
L’istante, in particolare, inviava un esposto alla stazione appaltante con il quale lamentava la violazione del disciplinare di gara secondo cui, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, almeno due componenti dovevano essere scelti “tra i professori e ricercatori dell’Ateneo dotati di competenze e professionalità nel settore oggetto dell’appalto, tenendo conto della complessità delle attrezzature e della necessità che esse soddisfino elevate prestazioni”.
L’istante riteneva, poi, che tale profilo di incompetenza della commissione giudicatrice avesse causato una errata attribuzione del punteggio.
Per i motivi sopra esposti, l’o.e. aveva richiesto un parere all’Autorità.
La S.A. confermava tuttavia il proprio operato ritenendolo conforme all’art. 93 del d.lgs. 36/2023, inquanto tutti i componenti della commissione erano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata qualificazione professionale, poichè tutti appartenevano all’Area dei funzionari con specifica esperienza in materia di appalti pubblici.
La S.A. aveva, inoltre, osservato anche che la stessa Società istante aveva partecipato ad altre gare, risultando anche aggiudicataria di alcuni lotti, senza mai nulla eccepire riguardo alla competenza delle commissioni di gara composte da personale tecnico-amministrativo qualificato.
Le indicazioni della giurisprudenza
L’Autorità ha sottolineato che la giurisprudenza in tema di competenza delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di richiamare i principi consolidati in materia, per cui:
“a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto;
b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595);
c) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700)”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza “l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta”, in quanto “l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020) (TAR Lazio, III-quater, 4 agosto 2023 n. 13100, in termini, Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2023 n. 4144)”. Nel caso in esame, la Società istante non aveva addotto concreti elementi o indizi a fondamento della presunta irragionevolezza nella valutazione delle offerte dei concorrenti, ma si era limitata genericamente a dolersi della diversità di punteggio rispetto a gare precedenti (circostanza del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni in concreto assunte effettuate dalla Commissione nella specifica gara).
I curricula dei commissari
Secondo l’ANAC, nel caso di specie, l’esame dei curricula dei commissari di gara evidenziava, contrariamente a quanto affermato dall’istante, l’adeguato profilo professionale (dipendenti inquadrati nell’Area Funzionari) e l’adeguata esperienza dei tre commissari di gara in relazione all’oggetto della gara stessa, sia sotto il profilo tecnico riguardante l’allestimento di laboratori, in quanto ben due componenti avevano specifica esperienza nel settore, sia in relazione all’esperienza quali componenti di commissioni di gara.
Dalla documentazione in atti risultava, infatti, che il Presidente della Commissione era in possesso di laurea in ingegneria, Capo dell’Ufficio Tecnico Area, con esperienza pluriennale nella gestione di appalti relativi a opere civili ed impiantistiche; gli altri commissari erano un ingegnere, appartenente all’area tecnica con esperienza nelle commissioni di gara per l’allestimento di laboratori, e un funzionario del settore amministrativo-gestionale, in servizio presso l’ufficio gare e contratti, in possesso di laurea in giurisprudenza.
Il confronto con gare precedenti
Infine, secondo l’Autority, era del tutto irrilevante la circostanza che l’istante non avesse mai riportato un punteggio così basso in gare precedenti. Il mero raffronto con gare precedenti non dimostra in alcun modo che la valutazione effettuata dalla commissione fosse affetta da evidenti illogicità e/o incongruenze, che sole avrebbero consentito, eventualmente, di sindacare valutazioni che erano state frutto della discrezionalità tecnica propria della commissione di gara.
Conclusioni
L’Autorità ha ritenuto che nel caso di specie, l’operato della stazione appaltante fosse conforme alla normativa di settore.
