Col parere del 22 ottobre 2025 – fasc. 4032/2025, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha fornito significativi chiarimenti in merito alla nomina dei componenti delle commissioni di concorso e sull’applicazione dell’articolo 35, comma 3 del Dlgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) che stabilisce i principi di pubblicità, imparzialità e competenza cui le amministrazioni devono attenersi nell’espletamento delle procedure selettive.
L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 individua i principi che le amministrazioni e gli enti sono tenuti a seguire nell’organizzazione e svolgimento di una procedura concorsuale.
Con specifico riguardo alla fase di nomina della commissione vengono in rilievo le lett. a) ed e), che promuovono l’assunzione di iniziative idonee a garantire la pubblicità e l’imparzialità della procedura nonché la nomina dei commissari tra professionisti esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
Il medesimo parere dell’Anac richiama la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3/2018, che invita le amministrazioni e gli enti a dotarsi di “regole chiare sulla scelta dei componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate”.
Peraltro, la regolamentazione dei concorsi mediante regolamenti o altri atti interni si configura alla stregua di una misura anticorruzione, che è auspicabile sia programmata e monitorata nell’ambito della strategia di prevenzione.
In merito ai termini da osservare per la nomina della commissione, fermo restando che la legge nulla precisa al riguardo, si ritiene che, in ossequio ai succitati principi di pubblicità e imparzialità, tale fase non possa logicamente precedere la pubblicazione del bando.
Quest’ultimo, come evidenziato dalla giurisprudenza, costituisce lex specialis della procedura e vincola tanto l’amministrazione quanto i partecipanti (Consiglio di Stato sentenza n. 1688/2025).
Poiché la commissione è organo tecnico straordinario dell’amministrazione che indice il concorso, è tenuta essa stessa ad osservare le disposizioni del bando, ove trova collocazione la disciplina in ordine alla nomina dei componenti ed alle modalità operative cui gli stessi devono attenersi.
A seguito della pubblicazione del bando spetta all’amministrazione individuare il momento più idoneo per procedere alla designazione dei commissari, tenuto conto che non è obbligatorio attendere la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle candidature.
Al riguardo, la giurisprudenza – diversamente dalle procedure di gara -ha osservato come in taluni casi appaia ragionevole effettuare la nomina prima della decorrenza del termine per l’inoltro delle domande di partecipazione “a presidio dell’imparzialità e della trasparenza della procedura selettiva”, in quanto tale scelta evita “il rischio che la composizione della Commissione sia “modellata” sui profili dei candidati che hanno presentato domanda”. (Cons. di Stato sent, n. 8119/2021).
La composizione delle commissioni concorsuali è disciplinata dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, la cui portata viene meglio precisata dall’art. 9 d.P.R. n. 487/1994.
In particolare, la prima norma prevede che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
L’art. 9, comma 1, dispone che “Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. […]”.
Il comma 7 prosegue “Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l’individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:
a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
d) personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale”.
Orbene, la normativa richiamata rimette all’amministrazione ogni valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei commissari tra soggetti interni o esterni all’ente, a condizione che si tratti di professionisti dotati di competenze ed esperienze adeguate.
La medesima Anac ha ritenuto, dunque, che nulla osti al conferimento dell’incarico di commissario a collaboratori, quali difensori legali o componenti del collegio dei revisori, in presenza di tutti i requisiti indicati dal legislatore.
